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BGE 131 III 209

Estensione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC). I conflitti fra i genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita nei confronti del figlio. Una siffatta limitazione si giustifica unicamente qualora, in base alle circostanze concrete, occorra ritenere che la concessione del diritto di visita usuale minacci il bene del figlio (consid. 5).

25 giugno 2014·Volume 131·III·Dossier: 5C.199/2004·1 visualizzazioni
DE

26. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. (Berufung)

FR

Etendue du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (consid. 5).

IT

Estensione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC). I conflitti fra i genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita nei confronti del figlio. Una siffatta limitazione si giustifica unicamente qualora, in base alle circostanze concrete, occorra ritenere che la concessione del diritto di visita usuale minacci il bene del figlio (consid. 5).

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