Diritto ad un'adeguata indennità quando il divorzio è stato pronunciato dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 124 cpv. 1 CC). Qualora il coniuge per il quale è sopraggiunto il caso di previdenza disponga quale attivo unicamente di una rendita, l'indennità dovuta all'altro coniuge è da stabilire sotto forma di rendita e non di prestazione in capitale (consid. 4). Quando il caso di previdenza è sorto molti anni prima del divorzio, l'ammontare della rendita non viene determinato sulla base dei principi dell'art. 122 CC (divisione a metà di un capitale di previdenza ipotetico; consid. 5); determinanti in siffatti casi sono soprattutto i concreti bisogni di previdenza dei due coniugi (consid. 6).
1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Z. gegen Nachlass des Y. in konkursamtlicher Liquidation (Berufung)
Droit à une indemnité équitable lorsque le divorce est prononcé après la survenance d'un cas de prévoyance (art. 124 al. 1 CC). Lorsque l'époux pour lequel un cas de prévoyance est déjà survenu a comme unique actif une rente, l'indemnité équitable due à l'autre doit prendre la forme d'une rente, et non d'une prestation en capital (consid. 4). Si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique; consid. 5); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (consid. 6).
Diritto ad un'adeguata indennità quando il divorzio è stato pronunciato dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 124 cpv. 1 CC). Qualora il coniuge per il quale è sopraggiunto il caso di previdenza disponga quale attivo unicamente di una rendita, l'indennità dovuta all'altro coniuge è da stabilire sotto forma di rendita e non di prestazione in capitale (consid. 4). Quando il caso di previdenza è sorto molti anni prima del divorzio, l'ammontare della rendita non viene determinato sulla base dei principi dell'art. 122 CC (divisione a metà di un capitale di previdenza ipotetico; consid. 5); determinanti in siffatti casi sono soprattutto i concreti bisogni di previdenza dei due coniugi (consid. 6).