Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 7 cpv. 2 LAID; art. 22 cpv. 3 LIFD; rendita vitalizia; regime, dal profilo della doppia imposizione, dell'importo concesso in restituzione in caso di decesso. Il divieto della doppia imposizione è disatteso se l'importo concesso in restituzione in caso di decesso viene integralmente assoggettato in un cantone all'imposta sul reddito e nell'altro all'imposta sulle successioni (consid. 2). Allineamento della norma di ripartizione intercantonale al regime adottato nella legislazione federale sulle imposte dirette (consid. 3). Concetto autonomo di successione in materia di doppia imposizione; portata delle clausole preferenziali nel contratto d'assicurazione (conferma della giurisprudenza; consid. 5.5.1). Applicazione della regolamentazione prevista per il pagamento di rendite vitalizie agli art. 7 cpv. 2 LAID e 22 cpv. 3 LIFD anche per l'importo concesso in restituzione in base ad un'assicurazione di rendita vitalizia. Pertanto, il 40 per cento della prestazione concessa in restituzione soggiace all'imposta sul reddito ed è perciò attribuito al cantone competente per l'imposizione del reddito del beneficiario della prestazione; il 60 per cento della somma concessa in restituzione è attribuito dal profilo fiscale alla successione e quindi, per la relativa imposizione, al cantone dell'ultimo domicilio del defunto (consid. 5 e 6). Le inverse proporzioni di ripartizione previste dagli art. 7 cpv. 2 LAID e 22 cpv. 3 LIFD prima del 1° gennaio 2001 sono irrilevanti dal profilo della doppia imposizione (consid. 6.3).
42. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Kantonales Steueramt Zürich und Steuerverwaltung des Kantons Bern sowie Steuerrekurskommission I des Kantons Zürich (Staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 127 al. 3 Cst.; art. 7 al. 2 LHID; art. 22 al. 3 LIFD; rente viagère; réglementation de la double imposition intercantonale du montant restitué en cas de décès. Il y a double imposition prohibée lorsque le montant restitué en cas de décès est imposé pleinement dans un canton comme revenu et dans un autre à titre de succession (consid. 2). Adaptation des règles intercantonales d'attribution à la législation fédérale en matière d'impôts directs (consid. 3). Autonomie de la définition de la succession en matière de double imposition; portée des clauses bénéficiaires dans le contrat d'assurance (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.5.1). Application de la réglementation prévue aux art. 7 al. 2 LHID et 22 al. 3 LIFD concernant les rentes viagères également au montant restitué d'une assurance de rente viagère. Ainsi, 40 pour cent de la prestation restituée sont soumis à l'impôt sur le revenu et attribués au canton compétent pour imposer le revenu du bénéficiaire de la prestation; 60 pour cent de la somme restituée sont compris dans la succession au plan fiscal et attribués au canton de dernier domicile du défunt compétent pour prélever l'impôt correspondant (consid. 5 et 6). Les pourcentages prévus par les art. 7 al. 2 LHID et 22 al. 3 LIFD avant le 1er janvier 2001 n'ont pas à être pris en compte en matière de double imposition (consid. 6.3).
Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 7 cpv. 2 LAID; art. 22 cpv. 3 LIFD; rendita vitalizia; regime, dal profilo della doppia imposizione, dell'importo concesso in restituzione in caso di decesso. Il divieto della doppia imposizione è disatteso se l'importo concesso in restituzione in caso di decesso viene integralmente assoggettato in un cantone all'imposta sul reddito e nell'altro all'imposta sulle successioni (consid. 2). Allineamento della norma di ripartizione intercantonale al regime adottato nella legislazione federale sulle imposte dirette (consid. 3). Concetto autonomo di successione in materia di doppia imposizione; portata delle clausole preferenziali nel contratto d'assicurazione (conferma della giurisprudenza; consid. 5.5.1). Applicazione della regolamentazione prevista per il pagamento di rendite vitalizie agli art. 7 cpv. 2 LAID e 22 cpv. 3 LIFD anche per l'importo concesso in restituzione in base ad un'assicurazione di rendita vitalizia. Pertanto, il 40 per cento della prestazione concessa in restituzione soggiace all'imposta sul reddito ed è perciò attribuito al cantone competente per l'imposizione del reddito del beneficiario della prestazione; il 60 per cento della somma concessa in restituzione è attribuito dal profilo fiscale alla successione e quindi, per la relativa imposizione, al cantone dell'ultimo domicilio del defunto (consid. 5 e 6). Le inverse proporzioni di ripartizione previste dagli art. 7 cpv. 2 LAID e 22 cpv. 3 LIFD prima del 1° gennaio 2001 sono irrilevanti dal profilo della doppia imposizione (consid. 6.3).