Autonomia comunale, fusione coatta di comuni; art. 50 cpv. 1 Cost., art. 77 cpv. 2 della costituzione cantonale. Ammissibilità di un ricorso per violazione dell'autonomia comunale contro un decreto che statuisce la fusione coatta di comuni (consid. 1). Competenza del Gran Consiglio di ordinare fusioni coatte (consid. 2) e presupposti previsti dalla legge sui comuni (consid. 3.2). Nessuna violazione del diritto di essere sentito del comune interessato (consid. 3.1). Proporzionalità del provvedimento dal profilo generale e da quello finanziario (consid. 3.3 e 3.4). Nessuna violazione del principio dell'uguaglianza giuridica (consid. 3.4).
13. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Munizipalgemeinde Ausserbinn gegen Staatsrat und Grosser Rat des Kantons Wallis (Staatsrechtliche Beschwerde)
Autonomie communale, fusion forcée entre communes; art. 50 al. 1 Cst., art. 77 al. 2 de la constitution cantonale. Recevabilité du recours pour violation de l'autonomie communale contre un décret imposant la réunion de plusieurs communes (consid. 1). Compétence du Grand Conseil pour ordonner une telle mesure (consid. 2), et conditions posées par la loi sur les communes (consid. 3.2). Pas de violation du droit d'être entendue de la commune concernée (consid. 3.1). Proportionnalité de la mesure, de manière générale et d'un point de vue financier (consid. 3.3 et 3.4). Pas de violation du principe d'égalité (consid. 3.4).
Autonomia comunale, fusione coatta di comuni; art. 50 cpv. 1 Cost., art. 77 cpv. 2 della costituzione cantonale. Ammissibilità di un ricorso per violazione dell'autonomia comunale contro un decreto che statuisce la fusione coatta di comuni (consid. 1). Competenza del Gran Consiglio di ordinare fusioni coatte (consid. 2) e presupposti previsti dalla legge sui comuni (consid. 3.2). Nessuna violazione del diritto di essere sentito del comune interessato (consid. 3.1). Proporzionalità del provvedimento dal profilo generale e da quello finanziario (consid. 3.3 e 3.4). Nessuna violazione del principio dell'uguaglianza giuridica (consid. 3.4).