Art. 26 cpv. 2 e art. 82 cpv. 1 LPGA: Applicabilità intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA. Non si può dedurre a contrario dall'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003); eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (consid. 2.2 e 2.3). Lo stato di fatto giuridicamente determinante da cui dipende l'eventuale diritto ad interessi di mora su un'indennità forfetaria maturata il 1° agosto 2001 e versata nel mese di maggio 2003 si è realizzato parzialmente prima e parzialmente dopo l'entrata in vigore della LPGA. Per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame dei presupposti materiali del diritto alla prestazione avviene secondo i principi stabiliti in DTF 119 V 81 consid. 3a. Per quello successivo, il giudizio si fonda sulla disposizione di cui all'art. 26 cpv. 2 LPGA. Diritto a interessi di mora negato nel caso concreto (consid. 6).
48. Estratto della sentenza nella causa L. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
Art. 26 al. 2 et art. 82 al. 1 LPGA: Application intertemporelle des dispositions matérielles de la LPGA. On ne peut déduire a contrario de l'art. 82 al. 1 LPGA que le moment où est prise la décision serait déterminant pour l'application des dispositions matérielles de la nouvelle loi en relation avec des prestations qui n'ont pas encore été fixées lors de son entrée en vigueur (le 1er janvier 2003); exception faite des états de fait spécifiques qui tombent dans le champ d'application de cette disposition transitoire, il convient pour le reste de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (consid 2.2 et 2.3). L'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit éventuel à des intérêts moratoires sur une indemnité forfaitaire ayant pris naissance le 1er août 2001 et versée dans le courant du mois de mai 2003 s'est réalisé partiellement avant et partiellement après l'entrée en vigueur de la LPGA. Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, l'examen des conditions matérielles du droit à la prestation intervient selon les principes établis aux ATF 119 V 81 consid. 3a. Pour la période postérieure, cet examen s'effectue d'après la règle de l'art. 26 al. 2 LPGA. Droit à des intérêts moratoires nié dans le cas concret (consid. 6).
Art. 26 cpv. 2 e art. 82 cpv. 1 LPGA: Applicabilità intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA. Non si può dedurre a contrario dall'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003); eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (consid. 2.2 e 2.3). Lo stato di fatto giuridicamente determinante da cui dipende l'eventuale diritto ad interessi di mora su un'indennità forfetaria maturata il 1° agosto 2001 e versata nel mese di maggio 2003 si è realizzato parzialmente prima e parzialmente dopo l'entrata in vigore della LPGA. Per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame dei presupposti materiali del diritto alla prestazione avviene secondo i principi stabiliti in DTF 119 V 81 consid. 3a. Per quello successivo, il giudizio si fonda sulla disposizione di cui all'art. 26 cpv. 2 LPGA. Diritto a interessi di mora negato nel caso concreto (consid. 6).