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BGE 130 V 277

Art. 56a cpv. 1 LPP: Natura giuridica del disposto e legittimazione passiva. L'art. 56a cpv. 1 LPP costituisce la base legale sia per quanto attiene alla responsabilità delle persone non evocate dalla norma di cui all'art. 52 LPP, a cui è però imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza, sia per quanto concerne il diritto di regresso del fondo di garanzia nei confronti di queste stesse persone (consid. 2). In qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti di previdenza, i Cantoni sono da annoverare tra le persone (giuridiche) ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP responsabili del danno derivante dall'insolvibilità dell'istituto di previdenza nei confronti delle quali il fondo di garanzia può esercitare il regresso (consid. 3).

25 giugno 2014·Volume 130·V·Dossier: B 78/01·1 visualizzazioni
DE

40. Urteil i.S. Kanton Solothurn gegen Stiftung Sicherheitsfonds BVG und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn

FR

Art. 56a al. 1 LPP: Nature juridique de cette disposition et légitimation passive. L'art. 56a al. 1 LPP constitue le fondement juridique de la responsabilité des personnes qui ne sont pas visées par le régime de responsabilité de l'art. 52 LPP et qui répondent de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance, de même que du droit de recours du fonds de garantie à l'encontre de ce même cercle de personnes (consid. 2). En tant qu'autorités de surveillance sur les institutions de prévoyance, les cantons font partie des personnes (morales) au sens de l'art. 56a al. 1 LPP qui sont responsables du dommage découlant de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance et contre lesquelles le fonds de garantie dispose d'un droit de recours (consid. 3).

IT

Art. 56a cpv. 1 LPP: Natura giuridica del disposto e legittimazione passiva. L'art. 56a cpv. 1 LPP costituisce la base legale sia per quanto attiene alla responsabilità delle persone non evocate dalla norma di cui all'art. 52 LPP, a cui è però imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza, sia per quanto concerne il diritto di regresso del fondo di garanzia nei confronti di queste stesse persone (consid. 2). In qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti di previdenza, i Cantoni sono da annoverare tra le persone (giuridiche) ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP responsabili del danno derivante dall'insolvibilità dell'istituto di previdenza nei confronti delle quali il fondo di garanzia può esercitare il regresso (consid. 3).

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BGE 130 V 277 — Swissrulings