Art. 11 num. 2 lett. b del Regolamento d'esecuzione concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell'industria e nel commercio. Eccezioni all'obbligo della verificazione. 1. Le bottiglie della capacità stabilita in questa disposizione e che servono all'uso previsto possono essere utilizzate senza le marche ufficiali di verificazione, indipendentemente dal fatto che siano state messe in commercio prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento (consid. 2). 2. In applicazione analogetica di questo disposto, anche le bottiglie utilizzate per i succhi di legumi possono essere messe in commercio senza marche ufficiali di verificazione, se hanno una capacità di 30 a 40 rispett. di 60 a 80 cl (consid. 3).
32. Urteil des Kassationshofes vom 18. März 1960 i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen Stickelberger.
Art. 11 ch. 2 lit. b de l'ordonnance concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce. Exceptions à l'obligation d'étalonner. 1. Les bouteilles de la contenance fixée dans cette disposition et servant à l'usage qui y est prévu peuvent être utilisées sans marques officielles d'étalonnage, qu'elles aient été mises dans le commerce avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou seulement après (consid. 2). 2. Par application analogique de cette disposition, les bouteilles utilisées pour les jus de légumes peuvent aussi être mises dans le commerce sans marques officielles d'étalonnage lorsqu'elles ont une contenance de 30 à 40, respectivement 60 à 80 cl (consid. 3).
Art. 11 num. 2 lett. b del Regolamento d'esecuzione concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell'industria e nel commercio. Eccezioni all'obbligo della verificazione. 1. Le bottiglie della capacità stabilita in questa disposizione e che servono all'uso previsto possono essere utilizzate senza le marche ufficiali di verificazione, indipendentemente dal fatto che siano state messe in commercio prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento (consid. 2). 2. In applicazione analogetica di questo disposto, anche le bottiglie utilizzate per i succhi di legumi possono essere messe in commercio senza marche ufficiali di verificazione, se hanno una capacità di 30 a 40 rispett. di 60 a 80 cl (consid. 3).