Art. 29sexies cpv. 1 LAVS; art. 298 cpv. 1 e art. 298a cpv. 1 CC: Diritto del padre non sposato all'attribuzione di accrediti per compiti educativi. L'autorità parentale ai sensi degli art. 296 segg. CC costituisce il criterio di distinzione fondamentale. Fino alla fine del 1999 l'ordinamento svizzero non ammetteva l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, sicché non è possibile, per i periodi di assicurazione precedenti il 1° gennaio 2000, attribuire degli accrediti per compiti educativi al padre non sposato anche se egli, oltre a convivere con i propri figli e con la loro madre (detentrice dell'autorità parentale), collaborava per metà all'educazione e all'assistenza dei figli. Il computo di accrediti per compiti educativi per periodi assicurativi posteriori presuppone che l'autorità tutoria abbia effettivamente attribuito al padre non sposato (e alla madre dei suoi figli) l'autorità parentale congiunta a norma dell'art. 298a cpv. 1 CC.
35. Urteil i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen A., S. und T., alle vertreten durch ihre Mutter C. und Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, Basel
Art. 29sexies al. 1 LAVS; art. 298 al. 1 et art. 298a al. 1 CC: Droit du père non marié à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives. Le critère de distinction déterminant est l'autorité parentale au sens des art. 296 ss CC. Jusqu'à la fin de l'année 1999, le droit suisse ne connaissait pas l'exercice de l'autorité parentale conjointe; c'est pourquoi le père non marié, qui faisait ménage commun avec ses enfants et la mère de ces derniers (détentrice de l'autorité parentale) et qui contribuait par moitié à l'éducation et à l'assistance des enfants, ne pouvait se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d'assurances accomplies avant le 1er janvier 2000. L'attribution de bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d'assurance postérieures suppose que l'autorité tutélaire confère effectivement l'autorité parentale conjointe au père non marié (et à la mère de ses enfants) selon l'art. 298a al. 1 CC.
Art. 29sexies cpv. 1 LAVS; art. 298 cpv. 1 e art. 298a cpv. 1 CC: Diritto del padre non sposato all'attribuzione di accrediti per compiti educativi. L'autorità parentale ai sensi degli art. 296 segg. CC costituisce il criterio di distinzione fondamentale. Fino alla fine del 1999 l'ordinamento svizzero non ammetteva l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, sicché non è possibile, per i periodi di assicurazione precedenti il 1° gennaio 2000, attribuire degli accrediti per compiti educativi al padre non sposato anche se egli, oltre a convivere con i propri figli e con la loro madre (detentrice dell'autorità parentale), collaborava per metà all'educazione e all'assistenza dei figli. Il computo di accrediti per compiti educativi per periodi assicurativi posteriori presuppone che l'autorità tutoria abbia effettivamente attribuito al padre non sposato (e alla madre dei suoi figli) l'autorità parentale congiunta a norma dell'art. 298a cpv. 1 CC.