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BGE 130 V 150

Art. 8, 20 e Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 4 n. 1 lett. c, art. 6, art. 7 n. 2 lett. c, art. 45 segg. e Allegato III regolamento n. 1408/71; art. 153a LAVS; art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962: Diritto ad un'indennità forfetaria. Con l'entrata in vigore dell'ALC la rendita AVS non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (consid. 6). L'indennità forfetaria non costituisce di per sé una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configura unicamente una modalità di pagamento della stessa; può pertanto rimanere aperta la questione relativa all'applicabilità, per la Svizzera, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni (consid. 7).

25 giugno 2014·Volume 130·V·Dossier: H 37/03·1 visualizzazioni
DE

25. Estratto della sentenza nella causa S. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

FR

Art. 8, 20 et Annexe II ALCP; art. 2 par. 1, art. 4 par. 1 let. c, art. 6, art. 7 par. 2 let. c, art. 45 ss et Annexe III du règlement n° 1408/71; art. 153a LAVS; art. 7 let. a de la Convention italo-suisse relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962: Droit à une indemnité forfaitaire. Avec l'entrée en vigueur de l'ALCP, la rente AVS d'un ressortissant italien qui quitte définitivement la Suisse ou fait valoir son propre droit depuis l'étranger ne peut plus être versée sous la forme d'une indemnité unique en capital (consid. 6). L'indemnité forfaitaire ne constitue pas en tant que telle une prestation plus favorable par rapport à la rente mensuelle, mais seulement une modalité de paiement de celle-ci; la question de l'applicabilité de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative au maintien des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel peut dès lors rester ouverte (consid. 7).

IT

Art. 8, 20 e Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 4 n. 1 lett. c, art. 6, art. 7 n. 2 lett. c, art. 45 segg. e Allegato III regolamento n. 1408/71; art. 153a LAVS; art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962: Diritto ad un'indennità forfetaria. Con l'entrata in vigore dell'ALC la rendita AVS non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (consid. 6). L'indennità forfetaria non costituisce di per sé una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configura unicamente una modalità di pagamento della stessa; può pertanto rimanere aperta la questione relativa all'applicabilità, per la Svizzera, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni (consid. 7).

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