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BGE 130 V 57

Punto 4 del Protocollo finale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e il Regno del Belgio; art. 1 e 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); Sezione A, cifra 1 lett. i, dell'Allegato II ALC: Soppressione della clausola di residenza, nozione di Stato terzo. A seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, un cittadino belga ha diritto all'assegnazione di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità se risiede in uno Stato membro. Il diritto alla rendita non retroagisce al di là del 1° giugno 2002. Nozione di Stato terzo giusta il punto 4 del Protocollo finale alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio, così come mantenuto alla Sezione A, cifra 1 lett. i dell'Allegato II ALC.

2 agosto 2015·Volume 130·V·Dossier: I 449/03·1 visualizzazioni
DE

8. Extrait de l'arrêt dans la cause D. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

FR

Point 4 du protocole final de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique; art. 1 et 20 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); Section A ch.1 let. i annexe II ALCP: Levée de la clause de résidence, notion d'Etat tiers. A la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant belge a désormais droit à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité suisse s'il réside dans un Etat membre. Le droit à la rente ne rétroagit pas au-delà du 1er juin 2002. Notion d'Etat tiers au sens du point 4 du protocole final de la Convention entre la Suisse et la Belgique, tel que maintenu à la Section A ch. 1 let. i de l'annexe II ALCP.

IT

Punto 4 del Protocollo finale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e il Regno del Belgio; art. 1 e 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); Sezione A, cifra 1 lett. i, dell'Allegato II ALC: Soppressione della clausola di residenza, nozione di Stato terzo. A seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, un cittadino belga ha diritto all'assegnazione di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità se risiede in uno Stato membro. Il diritto alla rendita non retroagisce al di là del 1° giugno 2002. Nozione di Stato terzo giusta il punto 4 del Protocollo finale alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio, così come mantenuto alla Sezione A, cifra 1 lett. i dell'Allegato II ALC.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 130 V 57 — Swissrulings