Termine di reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro di un conto bancario (art. 217 PP). Il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di 5 giorni di cui all'art. 217 PP per interporre un reclamo alla Camera d'accusa contro un ordine di perquisizione e sequestro è quello in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione. L'intimazione dell'ordine ad una banca non equivale, di per sé, alla comunicazione al titolare del conto. La banca - in virtù degli obblighi contrattuali che la legano al cliente - deve però informare il più presto possibile il titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro (riassunto della giurisprudenza; consid. 1.3). Il reclamante è tenuto a precisare tutte le circostanze di fatto che possano tornare utili per la verifica della tempestività del gravame e ad offrire i mezzi di prova appropriati (consid. 1.4). In concreto, reclamo tardivo (consid. 1.5).
7. Estratto della sentenza della Camera d'accusa nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione
Délai de recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre d'un compte bancaire (art. 217 PPF). Le moment à partir duquel commence à courir le délai de 5 jours, prévu à l'art. 217 PPF pour saisir la Chambre d'accusation d'une plainte contre une ordonnance de perquisition et de séquestre, est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la décision. La notification de l'ordonnance à une banque n'équivaut pas, en soi, à une communication au titulaire du compte. En vertu des obligations contractuelles qui la lient au client, la banque doit cependant informer le plus vite possible le titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre (résumé de la jurisprudence; consid. 1.3). Le plaignant est tenu de préciser toutes les circonstances de fait qui peuvent être utiles pour la vérification de l'observation du délai et il doit indiquer les moyens de preuve appropriés (consid. 1.4). En l'espèce, la plainte a été déclarée tardive (consid. 1.5).
Termine di reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro di un conto bancario (art. 217 PP). Il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di 5 giorni di cui all'art. 217 PP per interporre un reclamo alla Camera d'accusa contro un ordine di perquisizione e sequestro è quello in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione. L'intimazione dell'ordine ad una banca non equivale, di per sé, alla comunicazione al titolare del conto. La banca - in virtù degli obblighi contrattuali che la legano al cliente - deve però informare il più presto possibile il titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro (riassunto della giurisprudenza; consid. 1.3). Il reclamante è tenuto a precisare tutte le circostanze di fatto che possano tornare utili per la verifica della tempestività del gravame e ad offrire i mezzi di prova appropriati (consid. 1.4). In concreto, reclamo tardivo (consid. 1.5).