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BGE 130 IV 27

Art. 61 cpv. 1 CO; responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Agisce nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali il medico che è stato incaricato da parte dell'autorità di accompagnare un detenuto in vista di rinvio forzato e che, senza incarico esplicito, controlla l'incerottatura sulla bocca di un secondo detenuto in vista di rinvio forzato, appartenente allo stesso trasporto a destinazione dell'aeroporto (consid. 2).

11 novembre 2018·Volume 130·IV·Dossier: 6S.365/2002·1 visualizzazioni
DE

5. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen B., C. und D. sowie Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 61 al. 1 CO; responsabilité des fonctionnaires ou employés publics dans l'exercice de leur charge. Le médecin chargé par l'autorité d'accompagner un détenu en vue du refoulement qui, sans instruction expresse, contrôle le bâillon collé sur la bouche d'un second détenu en vue du refoulement faisant partie du même transport à destination de l'aéroport, agit dans le cadre d'une fonction officielle (consid. 2).

IT

Art. 61 cpv. 1 CO; responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Agisce nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali il medico che è stato incaricato da parte dell'autorità di accompagnare un detenuto in vista di rinvio forzato e che, senza incarico esplicito, controlla l'incerottatura sulla bocca di un secondo detenuto in vista di rinvio forzato, appartenente allo stesso trasporto a destinazione dell'aeroporto (consid. 2).

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BGE 130 IV 27 — Swissrulings