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BGE 130 III 620

Considerazione di norme d'intervento di uno stato terzo ai sensi dell'art. 19 LDIP; presupposti per l'applicazione e carattere eccezionale dell'art. 19 LDIP. Presupposti che devono essere adempiuti affinché una norma d'intervento del diritto dello stato terzo sia applicabile (consid. 3.3-3.5). La considerazione di tali norme deve rimanere l'eccezione e non entra segnatamente in linea di conto se la stessa LDIP prevede una regolamentazione speciale. L'assistenza giudiziaria prevista dall'art. 166 segg. LDIP per il riconoscimento di un decreto straniero di fallimento costituisce una tale regolamentazione speciale (consid. 3.5.1).

25 giugno 2014·Volume 130·III·Dossier: 4C.332/2003·1 visualizzazioni
DE

80. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A.B. gegen D. SA (Berufung)

FR

Prise en considération de normes d'intervention d'un droit étranger d'après l'art. 19 LDIP; conditions d'application et caractère d'exception de l'art. 19 LDIP. Conditions qui doivent être remplies, selon l'art. 19 al. 1 LDIP, pour qu'une norme d'intervention du droit étranger trouve application (consid. 3.3-3.5). La prise en considération de telles normes doit rester l'exception et n'entre en particulier pas en question si la LDIP prévoit elle-même une réglementation spéciale. L'entraide judiciaire prévue par les art. 166 ss LDIP en vue de la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère constitue une telle réglementation spéciale (consid. 3.5.1).

IT

Considerazione di norme d'intervento di uno stato terzo ai sensi dell'art. 19 LDIP; presupposti per l'applicazione e carattere eccezionale dell'art. 19 LDIP. Presupposti che devono essere adempiuti affinché una norma d'intervento del diritto dello stato terzo sia applicabile (consid. 3.3-3.5). La considerazione di tali norme deve rimanere l'eccezione e non entra segnatamente in linea di conto se la stessa LDIP prevede una regolamentazione speciale. L'assistenza giudiziaria prevista dall'art. 166 segg. LDIP per il riconoscimento di un decreto straniero di fallimento costituisce una tale regolamentazione speciale (consid. 3.5.1).

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BGE 130 III 620 — Swissrulings