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BGE 130 III 336

Riconoscimento ed esecuzione di sentenze di divorzio straniere con riferimento alla regolamentazione sulla previdenza. Regolamentazioni estere sulla previdenza possono unicamente essere riconosciute se la sentenza straniera non esplica effetti di natura differente e considerevolmente più estesi della corrispondente sentenza svizzera (cosiddetta ripresa controllata degli effetti). Corrispondentemente, una regolamentazione estera della previdenza riconosciuta in Svizzera è vincolante per un istituto di previdenza svizzero unicamente se questo ha, nella procedura di divorzio estera - analogamente a quanto previsto dall'art. 141 cpv. 1 CC -, rilasciato una conferma dell'attuabilità della regolamentazione ivi stabilita. Se ciò non è avvenuto, il tribunale estero non può far altro che stabilire il principio e la proporzione della divisione, mentre il calcolo delle prestazioni è da effettuarsi dal tribunale competente in Svizzera secondo l'art. 73 LPP combinato con l'art. 25a LFLP (consid. 2).

20 gennaio 2019·Volume 130·III·Dossier: 5P.330/2003·1 visualizzazioni
DE

42. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Y. und Y. gegen X. sowie jeweils gegen Appellationshof des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Reconnaissance et exécution des jugements de divorce étrangers portant sur le partage de la prévoyance. La convention étrangère sur le partage de la prévoyance ne peut être reconnue que si le jugement étranger ne déploie pas d'effets plus étendus qu'un jugement similaire suisse ("kontrollierte Wirkungsübernahme"). De même, une convention étrangère reconnue en Suisse ne lie une institution de prévoyance suisse que si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère - par analogie avec l'art. 141 al. 1 CC - une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (consid. 2).

IT

Riconoscimento ed esecuzione di sentenze di divorzio straniere con riferimento alla regolamentazione sulla previdenza. Regolamentazioni estere sulla previdenza possono unicamente essere riconosciute se la sentenza straniera non esplica effetti di natura differente e considerevolmente più estesi della corrispondente sentenza svizzera (cosiddetta ripresa controllata degli effetti). Corrispondentemente, una regolamentazione estera della previdenza riconosciuta in Svizzera è vincolante per un istituto di previdenza svizzero unicamente se questo ha, nella procedura di divorzio estera - analogamente a quanto previsto dall'art. 141 cpv. 1 CC -, rilasciato una conferma dell'attuabilità della regolamentazione ivi stabilita. Se ciò non è avvenuto, il tribunale estero non può far altro che stabilire il principio e la proporzione della divisione, mentre il calcolo delle prestazioni è da effettuarsi dal tribunale competente in Svizzera secondo l'art. 73 LPP combinato con l'art. 25a LFLP (consid. 2).

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BGE 130 III 336 — Swissrulings