Skip to content
BGE 130 III 258

Art. 39 cpv. 1 CISG (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili); esigenze poste al contenuto di una notifica d'irregolarità contrattuali; onere probatorio circa la conformità al contratto della merce consegnata. La notifica di una difformità contrattuale deve specificarne la natura, rispettivamente l'essenza (consid. 4). Una volta che l'acquirente ha preso in consegna la merce, spetta a lui dimostrare ch'essa non è conforme al contratto, nella misura in cui intende dedurre dei diritti da questa circostanza (consid. 5).

30 dicembre 2018·Volume 130·III·Dossier: 4C.198/2003·1 visualizzazioni
DE

33. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. B. & Co. gegen C. (Berufung)

FR

Art. 39 al. 1 CVIM; exigences quant au contenu de l'avis d'un défaut de conformité; fardeau de la preuve de la conformité au contrat de la marchandise livrée. L'avis d'un défaut de conformité doit en indiquer la nature, resp. l'essence (consid. 4). Une fois qu'il a pris possession de la marchandise, l'acheteur doit en dénoncer le défaut de conformité, s'il en déduit des droits (consid. 5).

IT

Art. 39 cpv. 1 CISG (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili); esigenze poste al contenuto di una notifica d'irregolarità contrattuali; onere probatorio circa la conformità al contratto della merce consegnata. La notifica di una difformità contrattuale deve specificarne la natura, rispettivamente l'essenza (consid. 4). Una volta che l'acquirente ha preso in consegna la merce, spetta a lui dimostrare ch'essa non è conforme al contratto, nella misura in cui intende dedurre dei diritti da questa circostanza (consid. 5).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 130 III 258 — Swissrulings