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BGE 130 II 49

Art. 17 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase, e art. 7 cpv. 1 LDDS; art. 3 e segg. ALC, art. 4 e 5 OLCP; liberazione dal controllo federale. Art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS; inizio della decorrenza del termine. Accordo sulla libera circolazione delle persone; diritto al rilascio del permesso di domicilio? Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro una decisione su ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernente la liberazione dal controllo federale è ammissibile solamente nella misura in cui dal diritto federale o da una convenzione internazionale è desumibile un diritto al rilascio del permesso di domicilio (consid. 2). Interpretazione dell'art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS: affinché il coniuge straniero acquisisca il diritto al permesso di domicilio, il consorte domiciliato deve essere stato al beneficio di un analogo permesso durante tutta la durata dei cinque anni di vita coniugale comune in Svizzera (consid. 3). Il rilascio del permesso di domicilio ai coniugi di stranieri domiciliati è determinato, come in precedenza, dall'art. 17 cpv. 2 LDDS e non è oggetto dell'Accordo sulla libera circolazione, nemmeno per le persone sottoposte al medesimo (consid. 4).

25 giugno 2014·Volume 130·II·Dossier: 2A.502/2003·1 visualizzazioni
DE

7. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 17 al. 1, art. 17 al. 2, 1re et 2e phrases et art. 7 al. 1 LSEE; art. 3 ss ALCP, art. 4 et 5 OLCP; libération du contrôle fédéral. Art. 17 al. 2, 2e phrase LSEE; point de départ du délai. Accord sur la libre circulation des personnes; droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement? Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre une décision sur recours du Département fédéral de justice et police concernant la libération du contrôle fédéral n'est ouvert qu'autant qu'un droit à une autorisation d'établissement se laisse déduire du droit fédéral ou d'une convention internationale (consid. 2). Interprétation de l'art. 17 al. 2, 2e phrase LSEE: pour que l'époux étranger acquière le droit à une autorisation d'établissement, son conjoint (étranger) doit avoir été en possession d'une autorisation d'établissement pendant toute la durée des cinq années de vie conjugale commune en Suisse (consid. 3). L'octroi d'une autorisation d'établissement aux conjoints (étrangers) d'étrangers établis en Suisse se détermine aujourd'hui comme avant d'après l'art. 17 al. 2 LSEE et ne fait pas l'objet, également pour les personnes soumises à l'Accord sur la libre circulation des personnes, de cet accord (consid. 4).

IT

Art. 17 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase, e art. 7 cpv. 1 LDDS; art. 3 e segg. ALC, art. 4 e 5 OLCP; liberazione dal controllo federale. Art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS; inizio della decorrenza del termine. Accordo sulla libera circolazione delle persone; diritto al rilascio del permesso di domicilio? Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro una decisione su ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernente la liberazione dal controllo federale è ammissibile solamente nella misura in cui dal diritto federale o da una convenzione internazionale è desumibile un diritto al rilascio del permesso di domicilio (consid. 2). Interpretazione dell'art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS: affinché il coniuge straniero acquisisca il diritto al permesso di domicilio, il consorte domiciliato deve essere stato al beneficio di un analogo permesso durante tutta la durata dei cinque anni di vita coniugale comune in Svizzera (consid. 3). Il rilascio del permesso di domicilio ai coniugi di stranieri domiciliati è determinato, come in precedenza, dall'art. 17 cpv. 2 LDDS e non è oggetto dell'Accordo sulla libera circolazione, nemmeno per le persone sottoposte al medesimo (consid. 4).

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