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BGE 130 I 290

Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 85 lett. a e art. 88 OG; votazione popolare cantonale del 30 novembre 2003 sulla revisione parziale della procedura penale zurighese. Legittimazione dei privati e delle persone giuridiche a presentare un ricorso per violazione del diritto di voto (consid. 1.2 e 1.3). Obbligo delle autorità di informare, nella documentazione di voto, in modo oggettivo ed equilibrato i votanti; ammissibilità nella campagna elettorale di dichiarazioni pubbliche di singoli membri di un'autorità (riassunto e conferma della giurisprudenza; consid. 3). Esame delle spiegazioni del Consiglio di Stato, in particolare riguardo alla proposta di abolire il ricorso per cassazione cantonale contro sentenze e decisioni di stralcio dei giudici unici, dei tribunali distrettuali e dei tribunali dei minorenni, nonché contro i giudizi di appello del Tribunale superiore. In concreto, il risultato della votazione non è stato influenzato in modo notevole, né alterato, da gravi errori di procedura o da informazioni erronee rilevanti (consid. 4-6).

27 settembre 2020·Volume 130·I·Dossier: 1P.136/2004·1 visualizzazioni
DE

25. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Zürcher Anwaltsverband und Mitb. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich sowie Kantonsrat des Standes Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 34 al. 1 et 2 Cst.; art. 85 let. a et art. 88 OJ; votation populaire cantonale du 30 novembre 2003 sur la révision partielle du CPP zurichois. Qualité des personnes physiques ou morales pour exercer le recours de droit public en matière de droit de vote (consid. 1.2 et 1.3). Devoirs des autorités concernant la présentation aux électeurs, dans la documentation distribuée avant le vote, d'une information objective et équilibrée; admissibilité de déclarations publiques individuelles de personnes membres d'une autorité lors de la campagne électorale (résumé et confirmation de la jurisprudence; consid. 3). Analyse du rapport explicatif du Conseil d'Etat concernant notamment la proposition de supprimer le pourvoi en nullité cantonal contre les jugements ou décisions finales des juges uniques, des tribunaux de district et des tribunaux de la jeunesse, ainsi que contre les jugements d'appel de la Cour suprême. En l'occurrence, la préparation du vote et l'information présentée ne comportent aucun vice grave qui puisse avoir notablement influencé ou altéré le résultat du scrutin (consid. 4-6).

IT

Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 85 lett. a e art. 88 OG; votazione popolare cantonale del 30 novembre 2003 sulla revisione parziale della procedura penale zurighese. Legittimazione dei privati e delle persone giuridiche a presentare un ricorso per violazione del diritto di voto (consid. 1.2 e 1.3). Obbligo delle autorità di informare, nella documentazione di voto, in modo oggettivo ed equilibrato i votanti; ammissibilità nella campagna elettorale di dichiarazioni pubbliche di singoli membri di un'autorità (riassunto e conferma della giurisprudenza; consid. 3). Esame delle spiegazioni del Consiglio di Stato, in particolare riguardo alla proposta di abolire il ricorso per cassazione cantonale contro sentenze e decisioni di stralcio dei giudici unici, dei tribunali distrettuali e dei tribunali dei minorenni, nonché contro i giudizi di appello del Tribunale superiore. In concreto, il risultato della votazione non è stato influenzato in modo notevole, né alterato, da gravi errori di procedura o da informazioni erronee rilevanti (consid. 4-6).

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BGE 130 I 290 — Swissrulings