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BGE 130 I 279

Art. 49 cpv. 1 e art. 27 Cost.; art. 71 lett. c LL; § 7 cpv. 1 e § 7a lett. d del regolamento di Basilea Città del 7 dicembre 1993 (versione del 5 agosto 2003) concernente i giorni di riposo e la chiusura dei negozi; § 11 cpv. 3 della legge di Basilea Città del 13 ottobre 1993 concernente i giorni di riposo e la chiusura dei negozi. Prescrizioni cantonali sulla chiusura dei negozi; orari di apertura prolungati; esigenza riguardo al rispetto di un contratto collettivo di lavoro. Una prescrizione cantonale sulla chiusura dei negozi, secondo cui una proroga degli orari di apertura può essere autorizzata soltanto se rispetta il contratto collettivo di lavoro, ha per scopo la protezione dei lavoratori ed è incompatibile con la regolamentazione federale esaustiva della legge federale sul lavoro (violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale); annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate e constatazione dell'incostituzionalità della norma cantonale su cui si fondano (consid. 2.3 e 2.5). Incostituzionalità anche per l'incompatibilità con la legge federale che permette di estendere il campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro (consid. 2.4)?

25 giugno 2014·Volume 130·I·Dossier: 2P.253/2003·1 visualizzazioni
DE

24. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Gewerbeverband Basel-Stadt, Pro Innerstadt und X. AG gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 49 al. 1 et art. 27 Cst.; art. 71 let. c LTr; § 7 al. 1 et § 7a let. d du règlement de Bâle-Ville du 7 décembre 1993 (version du 5 août 2003) sur les jours de repos et de fermeture des magasins; § 11 al. 3 de la loi de Bâle-Ville du 13 octobre 1993 sur les jours de repos et de fermeture des magasins. Normes cantonales sur la fermeture des magasins; prolongation des heures d'ouverture; obligation de respecter une convention collective de travail. Une disposition cantonale sur la fermeture des magasins, prévoyant que la prolongation des heures d'ouverture ne peut être autorisée qu'en cas de respect de la convention collective de travail, a pour but la protection des travailleurs et est incompatible avec la législation fédérale sur le travail qui est exhaustive (violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral); annulation des dispositions réglementaires attaquées et constatation de l'inconstitutionnalité de la législation cantonale sur laquelle elles se fondent (consid. 2.3 et 2.5). Incompatibilité de cette législation également avec la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (consid. 2.4)?

IT

Art. 49 cpv. 1 e art. 27 Cost.; art. 71 lett. c LL; § 7 cpv. 1 e § 7a lett. d del regolamento di Basilea Città del 7 dicembre 1993 (versione del 5 agosto 2003) concernente i giorni di riposo e la chiusura dei negozi; § 11 cpv. 3 della legge di Basilea Città del 13 ottobre 1993 concernente i giorni di riposo e la chiusura dei negozi. Prescrizioni cantonali sulla chiusura dei negozi; orari di apertura prolungati; esigenza riguardo al rispetto di un contratto collettivo di lavoro. Una prescrizione cantonale sulla chiusura dei negozi, secondo cui una proroga degli orari di apertura può essere autorizzata soltanto se rispetta il contratto collettivo di lavoro, ha per scopo la protezione dei lavoratori ed è incompatibile con la regolamentazione federale esaustiva della legge federale sul lavoro (violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale); annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate e constatazione dell'incostituzionalità della norma cantonale su cui si fondano (consid. 2.3 e 2.5). Incostituzionalità anche per l'incompatibilità con la legge federale che permette di estendere il campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro (consid. 2.4)?

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BGE 130 I 279 — Swissrulings