Skip to content
BGE 130 I 185

Art. 85 lett. a OG; iniziativa popolare; unità della forma e della materia; scissione, invalidazione parziale. L'iniziativa volta segnatamente a iscrivere nella costituzione cantonale norme contenute in diverse leggi, modificandole su taluni punti, non viola l'esigenza di unità della forma (consid. 2). In considerazione della diversità degli scopi perseguiti (ampliamento dei diritti politici e rafforzamento della protezione dei locatari) e delle disposizioni messe in atto, essa lede per contro il principio di unità della materia (consid. 3). Se la lunghezza e la complessità del testo proposto ostano a una scissione (consid. 4), la parte dell'iniziativa che prevede il referendum obbligatorio per la modifica delle leggi di protezione dei locatari costituisce il nucleo essenziale dell'atto promosso dagli iniziativisti; essa è di per sé valida e può quindi essere sottoposta al popolo (consid. 5).

7 dicembre 2014·Volume 130·I·Dossier: 1P.622/2003·1 visualizzazioni
DE

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires et consorts contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)

FR

Art. 85 let. a OJ; initiative populaire; unité du genre et de la matière; scission, invalidation partielle. L'initiative qui tend notamment à inscrire dans la constitution cantonale des dispositions figurant dans diverses lois, en les modifiant sur certains points, ne viole pas l'exigence d'unité du genre (consid. 2). Elle viole en revanche le principe d'unité de la matière, compte tenu de la diversité des buts poursuivis (élargissement des droits politiques et renforcement de la protection des locataires) et des dispositions mises en oeuvre (consid. 3). Si la longueur et la complexité du texte proposé s'opposent à une scission (consid. 4), la partie de l'initiative qui prévoit le référendum obligatoire pour la modification des lois de protection des locataires, constitue l'essentiel de la démarche des initiants; elle est en soi valide et peut ainsi être soumise au peuple (consid. 5).

IT

Art. 85 lett. a OG; iniziativa popolare; unità della forma e della materia; scissione, invalidazione parziale. L'iniziativa volta segnatamente a iscrivere nella costituzione cantonale norme contenute in diverse leggi, modificandole su taluni punti, non viola l'esigenza di unità della forma (consid. 2). In considerazione della diversità degli scopi perseguiti (ampliamento dei diritti politici e rafforzamento della protezione dei locatari) e delle disposizioni messe in atto, essa lede per contro il principio di unità della materia (consid. 3). Se la lunghezza e la complessità del testo proposto ostano a una scissione (consid. 4), la parte dell'iniziativa che prevede il referendum obbligatorio per la modifica delle leggi di protezione dei locatari costituisce il nucleo essenziale dell'atto promosso dagli iniziativisti; essa è di per sé valida e può quindi essere sottoposta al popolo (consid. 5).

Vedi originale(bger.ch) →