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BGE 129 V 320

Art. 73 cpv. 1, art. 66 cpv. 3 LPP: Legittimazione passiva dell'ex datore di lavoro. L'ex datore di lavoro possiede la legittimazione a resistere in giudizio nella misura in cui l'assicurato invoca una violazione dell'obbligo di conteggio giusta l'art. 66 cpv. 3 LPP, e questo indipendentemente dal fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro dia luogo a delle prestazioni assicurative oppure al versamento di una prestazione d'uscita (precisazione della giurisprudenza).

25 giugno 2014·Volume 129·V·Dossier: B 69/01·1 visualizzazioni
DE

47. Auszug aus dem Urteil i.S. O. gegen X. AG und Versicherungsgericht des Kantons Aargau

FR

Art. 73 al. 1, art. 66 al. 3 LPP: Légitimation passive de l'ancien employeur. L'ancien employeur a la légitimation passive dans la mesure où l'assuré invoque une violation de l'obligation de déduire du salaire les cotisations LPP selon l'art. 66 al. 3 LPP, et ce indépendamment du point de savoir si la rupture des rapports de travail donne lieu à des prestations d'assurance ou au versement d'une prestation de sortie (précision de jurisprudence).

IT

Art. 73 cpv. 1, art. 66 cpv. 3 LPP: Legittimazione passiva dell'ex datore di lavoro. L'ex datore di lavoro possiede la legittimazione a resistere in giudizio nella misura in cui l'assicurato invoca una violazione dell'obbligo di conteggio giusta l'art. 66 cpv. 3 LPP, e questo indipendentemente dal fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro dia luogo a delle prestazioni assicurative oppure al versamento di una prestazione d'uscita (precisazione della giurisprudenza).

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BGE 129 V 320 — Swissrulings