Art. 48 cpv. 1 e 2 LAI; art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 77 OAVS; art. 88bis cvp. 1 lett. c OAI: Qualifica procedurale del ripristino del versamento di una rendita che era stato sospeso a torto; effetto temporale (ex nunc o ex tunc). Se una rendita d'invalidità è stata sospesa a torto a seguito di un giudizio errato sull'esecuzione di una misura penale, vi si può rinvenire - datene le condizioni (decisione di sospensione senza dubbio errata, rettifica di importante rilievo) - in via di riconsiderazione per lo spazio di tempo interessato dalla decisione di sospensione fino alla sua emanazione. La qualifica erronea dell'esecuzione della misura non concernendo un aspetto specifico dell'assicurazione invalidità, l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI non risulta applicabile in caso di ripristino della rendita per questo periodo; determinante è l'art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con gli art. 77 OAVS e 48 cpv. 1 LAI. Per il periodo successivo alla decisione sospensiva - per il quale non è stato emanato alcun provvedimento - sono da considerare le regole valevoli per una nuova domanda di prestazione. Di conseguenza, il recupero della rendita, conformemente all'art. 48 cpv. 1 LAI, può avvenire retroattivamente a partire da cinque anni al massimo dal primo mese che segue l'ultimo mese interessato dagli effetti della decisione di sospensione; l'art. 48 cpv. 2 LAI non risulta applicabile in quanto il motivo della sospensione della rendita non è dovuto alla valutazione erronea di un aspetto specifico del diritto dell'assicurazione invalidità.
32. Urteil i.S. IV-Stelle des Kantons St. Gallen gegen L. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Art. 48 al. 1 et 2 LAI; art. 85 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 77 RAVS; art. 88bis al. 1 let. c RAI: Qualification procédurale de la reprise du versement indûment suspendu d'une rente; effet dans le temps (ex nunc ou ex tunc). Lorsqu'une rente d'invalidité a été suspendue à tort en raison de l'appréciation erronée portée sur une mesure pénale dont l'exécution a été ordonnée, il peut y avoir lieu à reconsidération - dans la mesure où les conditions spécifiques en sont données (caractère sans nul douté erroné de la décision de suspension, importance notable de la rectification) - pour le laps de temps couvert par la décision de suspension jusqu'à ce qu'elle a été rendue. La qualification incorrecte ne portant pas sur un élément spécifique au droit de l'assurance-invalidité (l'exécution de la mesure), il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 88bis al. 1 let. c RAI à la reprise du versement de la rente pour cette période, mais bien l'art. 85 al. 1 RAI en corrélation avec les art. 77 RAVS et 48 al. 1 LAI. Pour la période postérieure à la décision de suspension - aucune décision ne déployant ses effets -, il convient, de prendre en compte les règles régissant la nouvelle demande de prestations. En conséquence, le paiement de la rente, conformément à l'art. 48 al. 1 LAI, ne peut intervenir rétroactivement que pour cinq ans au plus jusqu'au premier mois suivant le dernier mois touché par les effets de la décision de suspension; l'appréciation erronée qui a motivé cette dernière ne portant pas sur un aspect spécifique au droit de l'assurance-invalidité, l'art. 48 al. 2 LAI n'est, en revanche, pas applicable.
Art. 48 cpv. 1 e 2 LAI; art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 77 OAVS; art. 88bis cvp. 1 lett. c OAI: Qualifica procedurale del ripristino del versamento di una rendita che era stato sospeso a torto; effetto temporale (ex nunc o ex tunc). Se una rendita d'invalidità è stata sospesa a torto a seguito di un giudizio errato sull'esecuzione di una misura penale, vi si può rinvenire - datene le condizioni (decisione di sospensione senza dubbio errata, rettifica di importante rilievo) - in via di riconsiderazione per lo spazio di tempo interessato dalla decisione di sospensione fino alla sua emanazione. La qualifica erronea dell'esecuzione della misura non concernendo un aspetto specifico dell'assicurazione invalidità, l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI non risulta applicabile in caso di ripristino della rendita per questo periodo; determinante è l'art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con gli art. 77 OAVS e 48 cpv. 1 LAI. Per il periodo successivo alla decisione sospensiva - per il quale non è stato emanato alcun provvedimento - sono da considerare le regole valevoli per una nuova domanda di prestazione. Di conseguenza, il recupero della rendita, conformemente all'art. 48 cpv. 1 LAI, può avvenire retroattivamente a partire da cinque anni al massimo dal primo mese che segue l'ultimo mese interessato dagli effetti della decisione di sospensione; l'art. 48 cpv. 2 LAI non risulta applicabile in quanto il motivo della sospensione della rendita non è dovuto alla valutazione erronea di un aspetto specifico del diritto dell'assicurazione invalidità.