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BGE 129 V 51

Art. 72 LAMal: Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. Annuncio tardivo di una incapacità di lavoro nell'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera. In caso di comunicazione tardiva dovuta a motivi scusabili, gli statuti e i regolamenti delle casse possono limitare il versamento di indennità giornaliere al massimo per il mezz'anno che precede il giorno della comunicazione. Comunicazione delle disposizioni interne delle casse. La persona assicurata che, in occasione della conclusione del contratto, è stata resa attenta e si è detta d'accordo con le disposizioni contrattuali relative all'obbligo di annunciare e alla sanzione in caso di sua violazione, deve lasciarsi opporre tali prescrizioni e non può eccepire che nuove condizioni generali, che non contengono nulla di diverso, non gli sarebbero state comunicate.

24 gennaio 2016·Volume 129·V·Dossier: K 104/01·1 visualizzazioni
DE

6. Urteil i.S. 1. I, 2. B., 3. S. und 4. C., Erbinnen des T., gegen Visana und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft

FR

Art. 72 LAMal: Assurance facultative d'indemnités journalières. Annonce tardive d'une incapacité de travail dans l'assurance facultative d'indemnités journalières. Les statuts et règlements des caisses peuvent limiter le versement d'indemnités journalières à la demi-année précédant le jour de la communication lorsque cette dernière est intervenue tardivement pour des motifs excusables. Communication des dispositions internes des caisses. L'assuré dont l'attention a été attirée sur ce point lors de la conclusion de l'assurance, doit se laisser opposer les dispositions contractuelles relatives à l'obligation d'annoncer et à sa sanction auxquelles il a acquiescé, et ne peut exciper de ce que de nouvelles conditions générales, qui ne contiennent rien d'autre, ne lui ont pas été communiquées.

IT

Art. 72 LAMal: Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. Annuncio tardivo di una incapacità di lavoro nell'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera. In caso di comunicazione tardiva dovuta a motivi scusabili, gli statuti e i regolamenti delle casse possono limitare il versamento di indennità giornaliere al massimo per il mezz'anno che precede il giorno della comunicazione. Comunicazione delle disposizioni interne delle casse. La persona assicurata che, in occasione della conclusione del contratto, è stata resa attenta e si è detta d'accordo con le disposizioni contrattuali relative all'obbligo di annunciare e alla sanzione in caso di sua violazione, deve lasciarsi opporre tali prescrizioni e non può eccepire che nuove condizioni generali, che non contengono nulla di diverso, non gli sarebbero state comunicate.

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BGE 129 V 51 — Swissrulings