Art. 125 CP; violazione del dovere di diligenza. Distinzione tra commissione e omissione (consid. 2.2). Il dirigente di un'organizzazione che si occupa di fare da intermediaria tra diverse organizzazioni sportive e i potenziali clienti e che organizza con gli uni e gli altri determinate attività sportive viola il dovere di diligenza richiesto se raccomanda delle guide sprovviste delle necessarie autorizzazioni (consid. 2.3 e 2.4).
15. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton du Valais et Y. (pourvoi en nullité) 6S.391/2002 du 23 décembre 2002
Art. 125 CP; violation du devoir de diligence. Distinction entre la commission et l'omission (consid. 2.2). Le dirigeant d'une organisation dont la tâche consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives viole le devoir de diligence qui lui incombe en recommandant des guides qui ne disposent pas des autorisations nécessaires (consid. 2.3 et 2.4).
Art. 125 CP; violazione del dovere di diligenza. Distinzione tra commissione e omissione (consid. 2.2). Il dirigente di un'organizzazione che si occupa di fare da intermediaria tra diverse organizzazioni sportive e i potenziali clienti e che organizza con gli uni e gli altri determinate attività sportive viola il dovere di diligenza richiesto se raccomanda delle guide sprovviste delle necessarie autorizzazioni (consid. 2.3 e 2.4).