Art. 122 segg. CC; "invalidità parziale" quale caso di previdenza. Quando si realizza un caso di previdenza per "invalidità parziale", è dovuta esclusivamente un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC (consid. 3.2). Per il calcolo di tale indennità il diritto federale prescrive la massima ufficiale, segnatamente per quanto riguarda gli accertamenti concernenti l'insorgere del caso di previdenza e l'ammontare della prestazione d'uscita (consid. 3.3). L'indennità adeguata va determinata sulla base della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali (consid. 3.4). La sopravvenienza del caso di previdenza per "invalidità parziale" non esclude il pagamento dell'indennità adeguata mediante il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita ancora esistente (consid. 3.5). Qualora ordini questa forma di pagamento, il giudice deve considerare che il grado d'invalidità potrebbe successivamente aumentare (consid. 3.6).
77. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. K. gegen B. (Berufung)
Art. 122 ss CC; cas de prévoyance "invalidité partielle". Après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité partielle, il est dû exclusivement une indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC (consid. 3.2). Pour la fixation de cette indemnité, le droit fédéral impose la maxime d'office, en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie (consid. 3.3). L'indemnité équitable doit être fixée sur la base des avoirs de libre passage acquis pendant le mariage, en tenant compte de la situation économique des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs (consid. 3.4). La survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité partielle n'exclut pas que l'indemnité équitable soit acquittée par le transfert d'une partie de la prestation de sortie encore disponible (consid. 3.5). Lorsqu'il ordonne cette forme de paiement, le juge doit tenir compte de l'éventualité d'une augmentation ultérieure du taux d'invalidité (consid. 3.6).
Art. 122 segg. CC; "invalidità parziale" quale caso di previdenza. Quando si realizza un caso di previdenza per "invalidità parziale", è dovuta esclusivamente un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC (consid. 3.2). Per il calcolo di tale indennità il diritto federale prescrive la massima ufficiale, segnatamente per quanto riguarda gli accertamenti concernenti l'insorgere del caso di previdenza e l'ammontare della prestazione d'uscita (consid. 3.3). L'indennità adeguata va determinata sulla base della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali (consid. 3.4). La sopravvenienza del caso di previdenza per "invalidità parziale" non esclude il pagamento dell'indennità adeguata mediante il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita ancora esistente (consid. 3.5). Qualora ordini questa forma di pagamento, il giudice deve considerare che il grado d'invalidità potrebbe successivamente aumentare (consid. 3.6).