Arbitrato internazionale. Indipendenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP). Il Tribunale Arbitrale dello Sport è sufficientemente indipendente dal Comitato Internazionale Olimpico per poter considerare le sue decisioni nelle cause concernenti tale organismo quali vere e proprie sentenze, assimilabili ai giudizi di un tribunale ordinario (consid. 3). Ricusa; ordine pubblico procedurale (art. 180 cpv. 1 lett. c e art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP). Il Tribunale di cui è postulata la ricusa in blocco può statuire su una richiesta manifestamente irricevibile o priva di ogni fondamento, senza violare l'ordine pubblico procedurale, anche qualora tale decisione spetti - secondo la normativa di procedura applicabile - ad un'altra autorità (consid. 4.2.2). La parte che intende ricusare un arbitro deve invocare il motivo di ricusa non appena ne abbia preso conoscenza o non appena avrebbe potuto venirne a conoscenza facendo prova della necessaria attenzione (consid. 4.2.2.1). Il fatto che ciascuno dei membri della corte arbitrale abbia già partecipato, in un'occasione, ad un collegio arbitrale insieme all'avvocato di una delle parti in causa non costituisce, di per sé, circostanza atta a suscitare obiettivamente un dubbio legittimo quanto alla sua indipendenza (consid. 4.2.2.2).
73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. et B. contre Comité International Olympique, Fédération Internationale de Ski et Tribunal Arbitral du Sport (recours de droit public)
Arbitrage international. Indépendance du Tribunal Arbitral du Sport (art. 190 al. 2 let. a LDIP). Le Tribunal Arbitral du Sport est suffisamment indépendant du Comité International Olympique pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant cet organisme puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (consid. 3). Récusation; ordre public procédural (art. 180 al. 1 let. c et art. 190 al. 2 let. e LDIP). Le Tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut statuer lui-même sur une requête manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement, sans violer l'ordre public procédural, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (consid. 4.2.2). La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance ou qu'elle aurait pu le connaître en faisant preuve de l'attention voulue (consid. 4.2.2.1). Le fait que chacun des membres de la formation arbitrale ait déjà siégé à une autre occasion avec l'avocat d'une partie ne constitue pas en soi une circonstance propre à éveiller objectivement un doute légitime au sujet de son indépendance (consid. 4.2.2.2).
Arbitrato internazionale. Indipendenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP). Il Tribunale Arbitrale dello Sport è sufficientemente indipendente dal Comitato Internazionale Olimpico per poter considerare le sue decisioni nelle cause concernenti tale organismo quali vere e proprie sentenze, assimilabili ai giudizi di un tribunale ordinario (consid. 3). Ricusa; ordine pubblico procedurale (art. 180 cpv. 1 lett. c e art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP). Il Tribunale di cui è postulata la ricusa in blocco può statuire su una richiesta manifestamente irricevibile o priva di ogni fondamento, senza violare l'ordine pubblico procedurale, anche qualora tale decisione spetti - secondo la normativa di procedura applicabile - ad un'altra autorità (consid. 4.2.2). La parte che intende ricusare un arbitro deve invocare il motivo di ricusa non appena ne abbia preso conoscenza o non appena avrebbe potuto venirne a conoscenza facendo prova della necessaria attenzione (consid. 4.2.2.1). Il fatto che ciascuno dei membri della corte arbitrale abbia già partecipato, in un'occasione, ad un collegio arbitrale insieme all'avvocato di una delle parti in causa non costituisce, di per sé, circostanza atta a suscitare obiettivamente un dubbio legittimo quanto alla sua indipendenza (consid. 4.2.2.2).