Art. 9 Cost., art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; protezione dell'unione coniugale, contributo per il mantenimento di un coniuge; arbitrio commesso con la violazione del divieto della reformatio in peius; termine per riprendere un'attività lucrativa dopo la nascita di un figlio concepito al di fuori del matrimonio. Il contributo per il mantenimento assegnato a un coniuge per un determinato lasso di tempo non può essere modificato dall'autorità di ricorso a scapito dell'altro coniuge, che è l'unico ad averlo impugnato (consid. 2.1). Non è arbitrario concedere alla moglie, dopo la nascita del figlio concepito al di fuori del matrimonio, un adeguato termine per riprendere l'attività lucrativa (consid. 2.2).
70. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. R. gegen S. sowie Obergericht des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde) 5P.470/2002 vom 22. Mai 2003
Art. 9 Cst., art. 176 al. 1 ch. 1 CC; protection de l'union conjugale, contribution à l'entretien du conjoint; violation arbitraire de l'interdiction de la reformatio in pejus; délai pour reprendre une activité lucrative après la naissance d'un enfant conçu hors mariage. La contribution d'entretien allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du mari qui a seul recouru sur ce point (consid. 2.1). Il n'est pas arbitraire d'accorder à l'épouse un délai convenable pour reprendre son activité lucrative après la naissance de son enfant conçu hors mariage (consid. 2.2).
Art. 9 Cost., art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; protezione dell'unione coniugale, contributo per il mantenimento di un coniuge; arbitrio commesso con la violazione del divieto della reformatio in peius; termine per riprendere un'attività lucrativa dopo la nascita di un figlio concepito al di fuori del matrimonio. Il contributo per il mantenimento assegnato a un coniuge per un determinato lasso di tempo non può essere modificato dall'autorità di ricorso a scapito dell'altro coniuge, che è l'unico ad averlo impugnato (consid. 2.1). Non è arbitrario concedere alla moglie, dopo la nascita del figlio concepito al di fuori del matrimonio, un adeguato termine per riprendere l'attività lucrativa (consid. 2.2).