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BGE 129 III 417

Art. 9 Cost., art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; protezione dell'unione coniugale, contributo per il mantenimento di un coniuge; arbitrio commesso con la violazione del divieto della reformatio in peius; termine per riprendere un'attività lucrativa dopo la nascita di un figlio concepito al di fuori del matrimonio. Il contributo per il mantenimento assegnato a un coniuge per un determinato lasso di tempo non può essere modificato dall'autorità di ricorso a scapito dell'altro coniuge, che è l'unico ad averlo impugnato (consid. 2.1). Non è arbitrario concedere alla moglie, dopo la nascita del figlio concepito al di fuori del matrimonio, un adeguato termine per riprendere l'attività lucrativa (consid. 2.2).

9 luglio 2017·Volume 129·III·Dossier: 5P.470/2002·1 visualizzazioni
DE

70. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. R. gegen S. sowie Obergericht des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde) 5P.470/2002 vom 22. Mai 2003

FR

Art. 9 Cst., art. 176 al. 1 ch. 1 CC; protection de l'union conjugale, contribution à l'entretien du conjoint; violation arbitraire de l'interdiction de la reformatio in pejus; délai pour reprendre une activité lucrative après la naissance d'un enfant conçu hors mariage. La contribution d'entretien allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du mari qui a seul recouru sur ce point (consid. 2.1). Il n'est pas arbitraire d'accorder à l'épouse un délai convenable pour reprendre son activité lucrative après la naissance de son enfant conçu hors mariage (consid. 2.2).

IT

Art. 9 Cost., art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; protezione dell'unione coniugale, contributo per il mantenimento di un coniuge; arbitrio commesso con la violazione del divieto della reformatio in peius; termine per riprendere un'attività lucrativa dopo la nascita di un figlio concepito al di fuori del matrimonio. Il contributo per il mantenimento assegnato a un coniuge per un determinato lasso di tempo non può essere modificato dall'autorità di ricorso a scapito dell'altro coniuge, che è l'unico ad averlo impugnato (consid. 2.1). Non è arbitrario concedere alla moglie, dopo la nascita del figlio concepito al di fuori del matrimonio, un adeguato termine per riprendere l'attività lucrativa (consid. 2.2).

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BGE 129 III 417 — Swissrulings