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BGE 129 III 257

Art. 122, 125 e 126 cpv. 2 CC; compensazione sulla base dell'art. 125 CC delle lacune di previdenza del coniuge che non può partecipare alla previdenza accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio. Quando il coniuge che durante il matrimonio ha provveduto al mantenimento della famiglia con il reddito proveniente dalla sua attività lavorativa non era affiliato ad un istituto di previdenza professionale (cfr. art. 122 CC) e la previdenza privata accumulata durante il matrimonio non può essere divisa nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale scelto (separazione dei beni), le lacune nella previdenza dell'altro coniuge possono se del caso essere compensate con l'assegnazione di un contributo in capitale sulla base degli art. 125 e 126 cpv. 2 CC (consid. 3).

25 giugno 2014·Volume 129·III·Dossier: 5C.265/2002·1 visualizzazioni
DE

43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame X. (recours en réforme)

FR

Art. 122, 125 et 126 al. 2 CC; compensation sur la base de l'art. 125 CC des lacunes de prévoyance d'un époux qui ne peut participer à la prévoyance accumulée par son conjoint pendant le mariage. Lorsque celui des conjoints qui a pourvu pendant le mariage à l'entretien de la famille par le revenu de son travail n'était pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle (cf. art. 122 CC) et que la prévoyance privée accumulée durant le mariage ne peut être partagée dans le cadre du régime matrimonial choisi (séparation de biens), les lacunes dans la prévoyance de l'autre époux peuvent le cas échéant être compensées par l'allocation d'une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126 al. 2 CC (consid. 3).

IT

Art. 122, 125 e 126 cpv. 2 CC; compensazione sulla base dell'art. 125 CC delle lacune di previdenza del coniuge che non può partecipare alla previdenza accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio. Quando il coniuge che durante il matrimonio ha provveduto al mantenimento della famiglia con il reddito proveniente dalla sua attività lavorativa non era affiliato ad un istituto di previdenza professionale (cfr. art. 122 CC) e la previdenza privata accumulata durante il matrimonio non può essere divisa nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale scelto (separazione dei beni), le lacune nella previdenza dell'altro coniuge possono se del caso essere compensate con l'assegnazione di un contributo in capitale sulla base degli art. 125 e 126 cpv. 2 CC (consid. 3).

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BGE 129 III 257 — Swissrulings