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BGE 129 III 209

Art. 27 cpv. 2 CC; effetti giuridici di un impegno eccessivo. Un contratto concernente la sfera strettamente personale di un individuo è nullo, ogni impegno contrattuale in questo ambito essendo contrario ai buoni costumi. A prescindere da quest'eventualità, la protezione della personalità a cui mira l'art. 27 cpv. 2 CC non comporta la nullità di impegni eccessivi, che dev'essere rilevata d'ufficio; essa si limita a concedere alla parte impegnatasi in maniera eccessiva la possibilità di rifiutare l'adempimento del contratto (precisazione della giurisprudenza). Si tratta di un diritto strettamente personale e quindi non trasmissibile per via ereditaria (consid. 2).

27 giugno 2021·Volume 129·III·Dossier: 4C.246/2002·1 visualizzazioni
DE

35. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. C. und Mitb. gegen A.-Fonds (Berufung)

FR

Art. 27 al. 2 CC; conséquences juridiques d'un engagement excessif. Est nul le contrat qui touche le noyau de la sphère strictement personnelle d'une personne, dans lequel tout engagement contractuel est contraire aux moeurs. Hormis ce domaine, l'objectif de protection de la liberté personnelle recherché par l'art. 27 al. 2 CC n'entraîne pas la nullité des engagements excessifs qui doit être constatée d'office, mais confère simplement à la partie liée de manière excessive le droit de refuser l'exécution du contrat (précision de la jurisprudence). Ce droit est de nature strictement personnelle, de sorte qu'il ne peut pas être acquis par voie successorale (consid. 2).

IT

Art. 27 cpv. 2 CC; effetti giuridici di un impegno eccessivo. Un contratto concernente la sfera strettamente personale di un individuo è nullo, ogni impegno contrattuale in questo ambito essendo contrario ai buoni costumi. A prescindere da quest'eventualità, la protezione della personalità a cui mira l'art. 27 cpv. 2 CC non comporta la nullità di impegni eccessivi, che dev'essere rilevata d'ufficio; essa si limita a concedere alla parte impegnatasi in maniera eccessiva la possibilità di rifiutare l'adempimento del contratto (precisazione della giurisprudenza). Si tratta di un diritto strettamente personale e quindi non trasmissibile per via ereditaria (consid. 2).

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