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BGE 129 III 113

Art. 490 cpv. 2 CC e 960 cpv. 1 n. 3 CC; prestazione di garanzia nell'ambito di una sostituzione fedecommissaria. Non può essere annotato un obbligo di trasmissione agli eredi sostituiti su un fondo acquistato dall'erede istituita, anche qualora esso sia stato in parte pagato con mezzi provenienti dal patrimonio soggetto a fedecommesso (consid. 4).

9 luglio 2017·Volume 129·III·Dossier: 5A.9/2002·1 visualizzazioni
DE

20. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa D. contro Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano e I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

FR

Art. 490 al. 2 CC et 960 al. 1 ch. 3 CC; fourniture de sûretés dans le cadre d'une substitution fidéicommissaire. On ne peut annoter une obligation de restitution aux héritiers substitués sur un immeuble acquis par l'héritier institué, même lorsque cet immeuble a été payé en partie au moyen de fonds provenant du patrimoine soumis au fidéicommis (consid. 4).

IT

Art. 490 cpv. 2 CC e 960 cpv. 1 n. 3 CC; prestazione di garanzia nell'ambito di una sostituzione fedecommissaria. Non può essere annotato un obbligo di trasmissione agli eredi sostituiti su un fondo acquistato dall'erede istituita, anche qualora esso sia stato in parte pagato con mezzi provenienti dal patrimonio soggetto a fedecommesso (consid. 4).

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BGE 129 III 113 — Swissrulings