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BGE 129 I 113

Art. 88 OG; art. 8 e 28 Cost.; art. 11 CEDU; libertà sindacale nel servizio pubblico; partecipazione al processo di formazione di una legge concernente lo statuto del personale pubblico; parità di trattamento tra sindacati. Legittimazione a ricorrere di un sindacato non ammesso a partecipare all'elaborazione dei regolamenti di applicazione ad una legge sul personale pubblico; esistenza di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 88 OG, derivante dalla libertà sindacale e dal principio di uguaglianza (consid. 1). La libertà sindacale non conferisce alle organizzazioni sindacali del servizio pubblico il diritto di partecipare al processo di formazione di una legge concernente lo statuto del personale, ma unicamente quello di essere sentiti in modo adeguato in caso di modifiche di legge o di regolamento che toccano in maniera significativa le condizioni di lavoro dei loro affiliati (consid. 3). Lo Stato deve astenersi, nella sua qualità di datore di lavoro, dall'adottare senza nessuna valida ragione misure discriminatorie nei confronti dei sindacati, pena la violazione della loro libertà sindacale e di quella dei loro affiliati. Costituisce un provvedimento discriminatorio il fatto di non prendere in considerazione un'organizzazione sindacale per il proseguimento del processo legislativo, a causa delle opinioni che essa ha difeso durante la prima fase di questo procedimento, allorquando invece un altro sindacato vi è stato ammesso (consid. 5).

25 giugno 2014·Volume 129·I·Dossier: 2P.70/2002·1 visualizzazioni
DE

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Fédération syndicale SUD et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)

FR

Art. 88 OJ; art. 8 et 28 Cst.; art. 11 CEDH; liberté syndicale dans la fonction publique; participation au processus législatif portant sur le statut du personnel; égalité entre syndicats. Qualité pour recourir d'un syndicat non admis à participer à l'élaboration des règlements d'application d'une loi sur le personnel; intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ tiré de la liberté syndicale et du principe d'égalité (consid. 1). La liberté syndicale ne confère pas aux organisations syndicales de la fonction publique le droit de participer au processus législatif portant sur le statut du personnel, mais seulement celui d'être entendu sous une forme appropriée en cas de modifications législatives ou réglementaires touchant de manière significative les conditions de travail de leurs membres (consid. 3). L'Etat doit s'abstenir, comme employeur, de toute mesure de discrimination non justifiée à l'égard des syndicats, sous peine de porter atteinte à leur liberté syndicale et à celle de leurs membres. Est discriminatoire le fait d'écarter une organisation syndicale de la suite du processus législatif en raison des opinions qu'elle a défendues lors de la première phase de ce processus, tandis qu'une autre y est admise (consid. 5).

IT

Art. 88 OG; art. 8 e 28 Cost.; art. 11 CEDU; libertà sindacale nel servizio pubblico; partecipazione al processo di formazione di una legge concernente lo statuto del personale pubblico; parità di trattamento tra sindacati. Legittimazione a ricorrere di un sindacato non ammesso a partecipare all'elaborazione dei regolamenti di applicazione ad una legge sul personale pubblico; esistenza di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 88 OG, derivante dalla libertà sindacale e dal principio di uguaglianza (consid. 1). La libertà sindacale non conferisce alle organizzazioni sindacali del servizio pubblico il diritto di partecipare al processo di formazione di una legge concernente lo statuto del personale, ma unicamente quello di essere sentiti in modo adeguato in caso di modifiche di legge o di regolamento che toccano in maniera significativa le condizioni di lavoro dei loro affiliati (consid. 3). Lo Stato deve astenersi, nella sua qualità di datore di lavoro, dall'adottare senza nessuna valida ragione misure discriminatorie nei confronti dei sindacati, pena la violazione della loro libertà sindacale e di quella dei loro affiliati. Costituisce un provvedimento discriminatorio il fatto di non prendere in considerazione un'organizzazione sindacale per il proseguimento del processo legislativo, a causa delle opinioni che essa ha difeso durante la prima fase di questo procedimento, allorquando invece un altro sindacato vi è stato ammesso (consid. 5).

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