Applicazione delle garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU al sequestro di piante di canapa. Il sequestro litigioso può fondarsi sul § 96 cpv. 1 CPP/ZH poiché, contrariamente alla distruzione delle piante di canapa da parte delle autorità incaricate del perseguimento penale, esso lascia aperta la loro sorte (consid. 2.1 e 2.2). Il criticato sequestro sino alla conclusione del procedimento penale impedisce l'utilizzazione delle piante di canapa per lo scopo previsto, ne diminuisce in tal modo il valore e limita l'attività lucrativa dell'imputato per un periodo indeterminato di tempo. Dal profilo delle garanzie giuridiche della CEDU, una siffatta misura incide in un diritto di carattere civile analogamente a un ordine di distruzione (consid. 2.3). Poiché il Ministero pubblico del Cantone Zurigo non è un'autorità giudiziaria e il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, non può, nella fattispecie, offrire le garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU, alla ricorrente dev'essere offerta la possibilità di accedere a un'istanza giudiziaria cantonale (consid. 3).
11. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Bezirksanwaltschaft Winterthur und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Application des garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH au séquestre de plants de chanvre. Le séquestre litigieux peut se fonder sur le § 96 al. 1 CPP/ZH, car contrairement à la destruction de plants de chanvre par les autorités de poursuite pénales, il laisse ouvert, ce qu'il convient de faire de la marchandise séquestrée (consid. 2.1 et 2.2). Le séquestre prononcé jusqu'à la clôture de la procédure pénale empêche l'utilisation des plants de chanvre conformément à leur but, les dévalorise de cette manière et entrave ainsi l'activité lucrative de l'accusé pour un temps indéterminé. Du point de vue des garanties juridiques conventionnelles, une telle mesure équivaut à un ordre de destruction ayant le caractère d'une atteinte à un droit de caractère civil (consid. 2.3). Comme le Ministère public du canton de Zurich n'est pas une autorité judiciaire et que le Tribunal fédéral ne présente pas lui-même en l'espèce les garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH dans la procédure de recours de droit public, la recourante doit se voir reconnaître l'accès à une instance cantonale judiciaire (consid. 3).
Applicazione delle garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU al sequestro di piante di canapa. Il sequestro litigioso può fondarsi sul § 96 cpv. 1 CPP/ZH poiché, contrariamente alla distruzione delle piante di canapa da parte delle autorità incaricate del perseguimento penale, esso lascia aperta la loro sorte (consid. 2.1 e 2.2). Il criticato sequestro sino alla conclusione del procedimento penale impedisce l'utilizzazione delle piante di canapa per lo scopo previsto, ne diminuisce in tal modo il valore e limita l'attività lucrativa dell'imputato per un periodo indeterminato di tempo. Dal profilo delle garanzie giuridiche della CEDU, una siffatta misura incide in un diritto di carattere civile analogamente a un ordine di distruzione (consid. 2.3). Poiché il Ministero pubblico del Cantone Zurigo non è un'autorità giudiziaria e il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, non può, nella fattispecie, offrire le garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU, alla ricorrente dev'essere offerta la possibilità di accedere a un'istanza giudiziaria cantonale (consid. 3).