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BGE 129 I 91

Art. 9, 29, 30 e 72 Cost.; art. 58 cpv. 2 vCost.; § 114 Cost./AG; divieto della giurisdizione ecclesiastica; autonomia della Chiesa di un Cantone; competenza degli organi di giustizia interni alla Chiesa o di quelli cantonali per decidere in merito alle conseguenze sul piano finanziario della mancata rielezione di un pastore? Disposizioni relative alla protezione giuridica in materia di vertenze ecclesiastiche secondo il diritto cantonale e gli statuti della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Argovia (consid. 3). Compete alle autorità statali stabilire le materie che ricadono sotto la protezione giuridica della Chiesa in virtù del § 114 Cost./AG. La tesi del Tribunale amministrativo, secondo cui le vertenze in materia pecuniaria derivanti da rapporti di servizio fondati sul diritto canonico devono essere evase nell'ambito della procedura di ricorso interna alla Chiesa e non attraverso l'introduzione di un'azione giudiziaria davanti ai tribunali statali non viola il divieto della giurisdizione ecclesiastica (consid. 4.2) e non lede né l'autonomia della Chiesa in questione (consid. 4.3), né il divieto d'arbitrio (consid. 4.4). La Commissione di ricorso ecclesiastica, in quanto organo paragonabile ad un tribunale, garantisce, malgrado alcuni vizi, una sufficiente protezione giuridica (consid. 4.5).

4 novembre 2018·Volume 129·I·Dossier: 2P.118/2002·1 visualizzazioni
DE

10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde A. sowie Verwaltungsgericht des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 9, 29, 30 et 72 Cst.; art. 58 al. 2 aCst.; § 114 Cst./AG; interdiction de la juridiction ecclésiastique; autonomie de l'Église d'un canton; compétence des organes juridictionnels internes à l'Église ou de ceux du canton, s'agissant des conséquences pécuniaires de la non-réélection d'un pasteur? Dispositions relatives à la protection juridique en matière d'affaires ecclésiastiques dans le droit cantonal et dans les statuts de l'Église évangélique réformée du canton d'Argovie (consid. 3). C'est aux autorités de l'État de décider quels domaines entrent dans le mandat de protection juridique de l'Église en vertu du § 114 Cst./AG. La conception du Tribunal administratif selon laquelle les litiges pécuniaires découlant des rapports de service de droit ecclésiastique doivent être tranchés par la procédure de recours interne à l'Église, et non par la procédure étatique de la plainte, ne heurte pas l'interdiction de la juridiction ecclésiastique (consid. 4.2) et ne viole ni l'autonomie de l'Église en cause (consid. 4.3) ni l'interdiction de l'arbitraire (consid. 4.4). La Commission de recours de l'Église du canton, en tant qu'organe comparable à un tribunal, garantit, malgré certains défauts, une protection juridique suffisante (consid. 4.5).

IT

Art. 9, 29, 30 e 72 Cost.; art. 58 cpv. 2 vCost.; § 114 Cost./AG; divieto della giurisdizione ecclesiastica; autonomia della Chiesa di un Cantone; competenza degli organi di giustizia interni alla Chiesa o di quelli cantonali per decidere in merito alle conseguenze sul piano finanziario della mancata rielezione di un pastore? Disposizioni relative alla protezione giuridica in materia di vertenze ecclesiastiche secondo il diritto cantonale e gli statuti della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Argovia (consid. 3). Compete alle autorità statali stabilire le materie che ricadono sotto la protezione giuridica della Chiesa in virtù del § 114 Cost./AG. La tesi del Tribunale amministrativo, secondo cui le vertenze in materia pecuniaria derivanti da rapporti di servizio fondati sul diritto canonico devono essere evase nell'ambito della procedura di ricorso interna alla Chiesa e non attraverso l'introduzione di un'azione giudiziaria davanti ai tribunali statali non viola il divieto della giurisdizione ecclesiastica (consid. 4.2) e non lede né l'autonomia della Chiesa in questione (consid. 4.3), né il divieto d'arbitrio (consid. 4.4). La Commissione di ricorso ecclesiastica, in quanto organo paragonabile ad un tribunale, garantisce, malgrado alcuni vizi, una sufficiente protezione giuridica (consid. 4.5).

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BGE 129 I 91 — Swissrulings