Art. 19 cpv. 1 lett. a LPP, art. 23 dell'ordinanza 2 marzo 1987 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CFP): Diritto a una rendita vedovile. Interpretazione della legge e degli statuti. Il diritto alla prestazione presuppone la sussistenza al momento del decesso dell'assicurato e il perdurare dopo questo momento di un obbligo legale o convenzionale di mantenimento a carico della vedova. Quesito di sapere se i figliastri rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LPP lasciato insoluto.
22.Urteil i.S. C. gegen Schweizerische Eidgenossenschaft und Verwaltungsgericht des Kantons Bern B 34/00 vom 21. Mai 2002.
Art. 19 al. 1 let. a LPP; art. 23 de l'ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA): Droit à une rente de veuve. Interprétation de la loi et des statuts. Le droit à cette prestation suppose l'existence et la persistance au moment et au-delà du décès de l'assuré d'une obligation d'entretien légale ou conventionnelle de la veuve. Les enfants de l'assuré qui ne sont pas des enfants de la veuve sont-ils visés par l'art. 19 al. 1 let. a LPP? Question laissée ouverte.
Art. 19 cpv. 1 lett. a LPP, art. 23 dell'ordinanza 2 marzo 1987 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CFP): Diritto a una rendita vedovile. Interpretazione della legge e degli statuti. Il diritto alla prestazione presuppone la sussistenza al momento del decesso dell'assicurato e il perdurare dopo questo momento di un obbligo legale o convenzionale di mantenimento a carico della vedova. Quesito di sapere se i figliastri rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LPP lasciato insoluto.