Art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; deludere la fiducia riposta dal giudice; revoca della sospensione condizionale della pena. La condizione di revoca della sospensione condizionale consistente nel deludere la fiducia riposta dal giudice può essere adempiuta in presenza di numerose contravvenzioni perpetrate dal condannato se, durante il periodo di prova, la prognosi sul suo emendamento è peggiorata al punto che l'esecuzione della pena è probabilmente una sanzione più efficace (consid. 4e).
2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. S. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 41 ch. 3 al. 1 et 2 CP; fait de tromper la confiance du juge; révocation du sursis. Même en présence de nombreuses contraventions commises par le condamné, le motif de révocation consistant à tromper la confiance du juge peut être retenu uniquement lorsque le pronostic d'amendement durant le délai d'épreuve s'est péjoré au point que l'exécution de la peine paraît constituer, selon toute probabilité, une sanction plus efficace (consid. 4e).
Art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; deludere la fiducia riposta dal giudice; revoca della sospensione condizionale della pena. La condizione di revoca della sospensione condizionale consistente nel deludere la fiducia riposta dal giudice può essere adempiuta in presenza di numerose contravvenzioni perpetrate dal condannato se, durante il periodo di prova, la prognosi sul suo emendamento è peggiorata al punto che l'esecuzione della pena è probabilmente una sanzione più efficace (consid. 4e).