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BGE 128 III 465

Notifica mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF). Anche se ha potuto interporre tempestivamente opposizione, l'escusso, a cui il precetto esecutivo è stato indebitamente notificato in via edittale, può domandarne l'annullamento, invocando che tale modo di comunicazione è illegale considerati le spese e il torto morale che possono per lui risultare dalla pubblicazione. In concreto, annullamento di una decisione, che nega qualsiasi interesse degno di protezione a una nuova notifica ordinaria del precetto esecutivo senza tener conto di questa regola giurisprudenziale (consid. 1).

25 giugno 2014·Volume 128·III·Dossier: 7B.164/2002·1 visualizzazioni
DE

82. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause A. et B. (recours LP)

FR

Notification par publication (art. 66 al. 4 LP). Lors même qu'il a pu former opposition en temps utile, le poursuivi à qui un commandement de payer a été notifié sans droit par voie édictale peut en requérir l'annulation en invoquant que ce mode de communication est illégal, eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent résulter pour lui de la publication. En l'espèce, annulation d'une décision qui dénie tout intérêt digne de protection à une nouvelle notification ordinaire du commandement de payer sans tenir compte de cette règle jurisprudentielle (consid. 1).

IT

Notifica mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF). Anche se ha potuto interporre tempestivamente opposizione, l'escusso, a cui il precetto esecutivo è stato indebitamente notificato in via edittale, può domandarne l'annullamento, invocando che tale modo di comunicazione è illegale considerati le spese e il torto morale che possono per lui risultare dalla pubblicazione. In concreto, annullamento di una decisione, che nega qualsiasi interesse degno di protezione a una nuova notifica ordinaria del precetto esecutivo senza tener conto di questa regola giurisprudenziale (consid. 1).

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BGE 128 III 465 — Swissrulings