Art. 79 cpv. 2 LEF; eccezioni contro decisioni di condanna pronunciate in altri Cantoni. Se una cassa malati di un Cantone diverso da quello in cui ha luogo l'esecuzione rigetta, con la decisione sull'obbligo di pagamento, l'opposizione interposta dall'assicurato, le eccezioni dell'art. 81 cpv. 2 LEF continuano a sussistere e occorre iniziare la procedura di cui all'art. 79 cpv. 2 LEF (consid. 2). Nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 cpv. 2 LEF l'Ufficio di esecuzione deve limitarsi ad esaminare se le dichiarazioni del debitore sono formalmente ammissibili quali eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF (consid. 3).
46. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. Krankenversicherung X. gegen Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Basel-Landschaft (Beschwerde)
Art. 79 al. 2 LP; exceptions à l'encontre de décisions portant condamnation à payer rendues en dehors du canton. Si une caisse-maladie en dehors du canton où la poursuite a lieu lève également l'opposition dans sa décision portant condamnation de l'assuré à payer, les exceptions selon l'art. 81 al. 2 LP subsistent et la procédure de l'art. 79 al. 2 LP doit être engagée (consid. 2). Dans le cadre de l'art. 79 al. 2 LP, l'office statue uniquement sur le point de savoir si la déclaration du débiteur est formellement recevable comme exception selon l'art. 81 al. 2 LP (consid. 3).
Art. 79 cpv. 2 LEF; eccezioni contro decisioni di condanna pronunciate in altri Cantoni. Se una cassa malati di un Cantone diverso da quello in cui ha luogo l'esecuzione rigetta, con la decisione sull'obbligo di pagamento, l'opposizione interposta dall'assicurato, le eccezioni dell'art. 81 cpv. 2 LEF continuano a sussistere e occorre iniziare la procedura di cui all'art. 79 cpv. 2 LEF (consid. 2). Nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 cpv. 2 LEF l'Ufficio di esecuzione deve limitarsi ad esaminare se le dichiarazioni del debitore sono formalmente ammissibili quali eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF (consid. 3).