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BGE 128 III 209

Revoca di propri membri da parte del consiglio di fondazione (art. 84 cpv. 2 CC). La volontà del fondatore, secondo la quale determinate persone devono imperativamente far parte del consiglio di fondazione, non può impedire una loro rimozione da parte di quest'ultimo basata su motivi oggettivi; la questione di sapere se in concreto sussiste una volontà imperativa del fondatore è stata lasciata indecisa (consid. 4a). Alla revoca di membri del consiglio di fondazione è applicabile per analogia l'art. 68 CC. I membri suscettibili di destituzione non devono partecipare alla deliberazione e alla votazione concernente la loro revoca, ma hanno il diritto di essere sentiti (consid. 4c).

25 giugno 2014·Volume 128·III·Dossier: 5A.2/2002·1 visualizzazioni
DE

40. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A.S. und B.S. gegen Stiftung T. und Eidgenössisches Departement des Innern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (art. 84 al. 2 CC). La volonté du fondateur, selon laquelle des personnes déterminées doivent impérativement appartenir au conseil de fondation, ne peut empêcher celui-ci de révoquer ces personnes pour des motifs objectivement fondés; question laissée indécise de savoir s'il existe même en l'espèce une volonté impérative du fondateur (consid. 4a). L'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation de membres du conseil de fondation. Les membres susceptibles d'être révoqués ne peuvent participer ni aux délibérations ni au vote sur leur révocation, mais ont le droit d'être entendus (consid. 4c).

IT

Revoca di propri membri da parte del consiglio di fondazione (art. 84 cpv. 2 CC). La volontà del fondatore, secondo la quale determinate persone devono imperativamente far parte del consiglio di fondazione, non può impedire una loro rimozione da parte di quest'ultimo basata su motivi oggettivi; la questione di sapere se in concreto sussiste una volontà imperativa del fondatore è stata lasciata indecisa (consid. 4a). Alla revoca di membri del consiglio di fondazione è applicabile per analogia l'art. 68 CC. I membri suscettibili di destituzione non devono partecipare alla deliberazione e alla votazione concernente la loro revoca, ma hanno il diritto di essere sentiti (consid. 4c).

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BGE 128 III 209 — Swissrulings