Esercizio di un diritto di compera annotato nel registro fondiario riguardante un fondo, che è stato nel frattempo sequestrato (art. 959 cpv. 2 CC; art. 96 cpv. 1 LEF). Un sequestro eseguito dopo l'annotazione di un diritto di compera non ostacola il trapasso di proprietà in seguito all'esercizio del diritto di compera. L'acquirente del fondo può ottenere la cancellazione dell'annotazione della restrizione della facoltà di disporre basata sul sequestro, depositando presso l'Ufficio di esecuzione quella parte del prezzo di acquisto che non è stata estinta mediante l'assunzione di debiti ipotecari esistenti prima del sequestro.
22. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft und Mitb. gegen Gemeinde A. (Berufung)
Exercice d'un droit d'emption annoté au registre foncier sur un immeuble qui a fait entre-temps l'objet d'un séquestre (art. 959 al. 2 CC; art. 96 al. 1 LP). L'exécution d'un séquestre après l'annotation d'un droit d'emption ne fait pas obstacle au transfert de propriété consécutif à l'exercice du droit d'emption. L'acquéreur de l'immeuble peut obtenir la radiation de la restriction du droit d'aliéner fondée sur le séquestre en consignant à l'office des poursuites la part du prix de vente qui n'a pas été acquittée par la reprise de la dette hypothécaire existant avant le séquestre.
Esercizio di un diritto di compera annotato nel registro fondiario riguardante un fondo, che è stato nel frattempo sequestrato (art. 959 cpv. 2 CC; art. 96 cpv. 1 LEF). Un sequestro eseguito dopo l'annotazione di un diritto di compera non ostacola il trapasso di proprietà in seguito all'esercizio del diritto di compera. L'acquirente del fondo può ottenere la cancellazione dell'annotazione della restrizione della facoltà di disporre basata sul sequestro, depositando presso l'Ufficio di esecuzione quella parte del prezzo di acquisto che non è stata estinta mediante l'assunzione di debiti ipotecari esistenti prima del sequestro.