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BGE 80 III 79

Fallimento, vendita anticipata dei fondi (art. 243 cp. 2 LEF, 128 RRF). Presupposti. Si deve tener conto del deprezzamento derivante dal fatto che l'azienda del fallito dovrebbe sospendere la sua attività prima della vendita qualora occorresse aspettare che la procedura di graduazione dei creditori fosse terminata.

15 novembre 2007·Volume 80·III·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

15. Entscheid vom 24. August 1954 i.S. Planzer.

FR

Faillite, vente anticipée des immeubles (art. 243 al. 2 LP, 128 ORI). Conditions. Prise en considération de la diminution de valeur qui résulterait du fait que l'exploitation de l'entreprise du failli devrait être suspendue avant la vente s'il fallait attendre que la procédure de collocation fût terminée.

IT

Fallimento, vendita anticipata dei fondi (art. 243 cp. 2 LEF, 128 RRF). Presupposti. Si deve tener conto del deprezzamento derivante dal fatto che l'azienda del fallito dovrebbe sospendere la sua attività prima della vendita qualora occorresse aspettare che la procedura di graduazione dei creditori fosse terminata.

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