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BGE 128 I 155

Validità della legge federale che disciplina l'imposta sul valore aggiunto nelle valli di Samnaun e di Sampuoir (art. 3 cpv. 3 LIVA); leggi del Comune de Samnaun che istituiscono imposte speciali in materia di attività economiche sul commercio e sugli investimenti immobiliari, sul commercio di benzina e di diesel nonché sul commercio del tabacco (art. 8, 9, 27, 29 e 127 Cost.); termine per interporre un ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 1 OG). Quando un decreto cantonale è sottoposto all'approvazione costitutiva di un'altra autorità, il termine per interporre un ricorso di diritto pubblico comincia a decorrere solo quando è stata data l'approvazione, rispettivamente quando è comunicata la decisione d'approvazione. Ciò vale anche quando l'ultima istanza cantonale ha proceduto ad un controllo astratto delle norme (consid. 1.1). Le imposte speciali in materia di attività economiche non violano il principio della generalità dell'imposta (art. 127 cpv. 2 Cost.). Nella misura in cui servono a finanziare le perdite fiscali che devono essere rimborsate alla Confederazione, è oggettivamente giustificato di porre questi costi a carico dei contribuenti che beneficiano in primo luogo dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, privilegio che ha precisamente portato la Confederazione ad esigere un compenso da parte del comune. In quanto gli introiti fiscali servono ad altri scopi contemplati dalla legge, essi compensano un vantaggio particolare di cui beneficiano in modo preponderante i commercianti grazie al privilegio doganale (consid. 2). Le misure previste per la sorveglianza e il controllo del commercio del tabacco (ufficio di clearing; obbligo di dichiarazione) non violano la libertà economica ai sensi dell'art. 27 Cost. (consid. 3).

25 giugno 2014·Volume 128·I·Dossier: 2P.232/2001·1 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. C. und Mitb. gegen Regierung des Kantons Graubünden und Gemeinde Samnaun (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Validité de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir (art. 3 al. 3 LTVA); lois de la commune de Samnaun instituant des impôts spéciaux en matière d'activités économiques sur le commerce et les investissements immobiliers, sur le commerce de benzine et de diesel ainsi que sur le commerce de tabac (art. 8, 9, 27, 29 et 127 Cst.); délai pour le dépôt du recours de droit public (art. 89 al. 1 OJ). Lorsqu'un arrêté cantonal est soumis à l'autorisation constitutive d'une autre autorité, le délai pour déposer un recours de droit public ne commence à courir qu'avec l'autorisation, respectivement la communication de la décision d'autorisation. Il en va de même lorsque la dernière instance cantonale a procédé à un contrôle abstrait des normes (consid. 1.1). Les impôts spéciaux en matière d'activités économiques ne violent pas le principe de l'universalité de l'impôt (art. 127 al. 2 Cst.). Dans la mesure où ils visent à financer les pertes fiscales qui doivent être remboursées à la Confédération, il peut objectivement se justifier de mettre ces coûts à charge des contribuables qui profitent au premier chef de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, privilège qui a précisément conduit la Confédération à exiger une compensation de la part de la commune. Dans la mesure où les rentrées fiscales visent d'autres buts, décrits par la loi, elles compensent ainsi un avantage particulier dont bénéficient de manière prépondérante les commerçants grâce au privilège douanier (consid. 2). Les mesures de surveillance et de contrôle du commerce de tabac (office de clearing; obligation de déclaration) ne violent pas la liberté économique selon l'art. 27 Cst. (consid. 3).

IT

Validità della legge federale che disciplina l'imposta sul valore aggiunto nelle valli di Samnaun e di Sampuoir (art. 3 cpv. 3 LIVA); leggi del Comune de Samnaun che istituiscono imposte speciali in materia di attività economiche sul commercio e sugli investimenti immobiliari, sul commercio di benzina e di diesel nonché sul commercio del tabacco (art. 8, 9, 27, 29 e 127 Cost.); termine per interporre un ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 1 OG). Quando un decreto cantonale è sottoposto all'approvazione costitutiva di un'altra autorità, il termine per interporre un ricorso di diritto pubblico comincia a decorrere solo quando è stata data l'approvazione, rispettivamente quando è comunicata la decisione d'approvazione. Ciò vale anche quando l'ultima istanza cantonale ha proceduto ad un controllo astratto delle norme (consid. 1.1). Le imposte speciali in materia di attività economiche non violano il principio della generalità dell'imposta (art. 127 cpv. 2 Cost.). Nella misura in cui servono a finanziare le perdite fiscali che devono essere rimborsate alla Confederazione, è oggettivamente giustificato di porre questi costi a carico dei contribuenti che beneficiano in primo luogo dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, privilegio che ha precisamente portato la Confederazione ad esigere un compenso da parte del comune. In quanto gli introiti fiscali servono ad altri scopi contemplati dalla legge, essi compensano un vantaggio particolare di cui beneficiano in modo preponderante i commercianti grazie al privilegio doganale (consid. 2). Le misure previste per la sorveglianza e il controllo del commercio del tabacco (ufficio di clearing; obbligo di dichiarazione) non violano la libertà economica ai sensi dell'art. 27 Cost. (consid. 3).

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