Art. 23 cpv. 1 e 4 LADI; art. 37 OADI: Guadagno assicurato. Qualora l'assicurato, al fine di ovviare alla disoccupazione, accetti un lavoro a tempo parziale procurantegli un guadagno inferiore a quello ottenuto normalmente, occorre, conformemente a DTF 112 V 226 consid. 2c, calcolare il guadagno assicurato sulla base dell'ultimo salario normale percepito per almeno un mese durante il termine quadro applicabile al periodo di contribuzione. La giurisprudenza in DTF 112 V 220 non può viceversa più trovare applicazione a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo art. 23 cpv. 4 LADI, nella misura in cui questa norma si riferisce al calcolo del guadagno assicurato durante un secondo termine quadro per la riscossione della prestazione.
52. Auszug aus dem Urteil vom 27. Juli 2001 i. S. Staatssekretariat für Wirtschaft gegen R. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 23 al. 1 et 4 LACI; art. 37 OACI: Gain assuré. Si, pour éviter le chômage, l'assuré a accepté un travail à temps partiel et qu'il en retire un gain inférieur à celui qu'il obtiendrait normalement, il faut, selon l'ATF 112 V 226 consid. 2c, calculer le gain assuré sur la base du dernier salaire normal réalisé, pendant un mois au moins, au cours du délai-cadre applicable à la période de cotisation. L'ATF 112 V 220 est en revanche dépassé depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 23 al. 4 LACI, dans la mesure où cette norme a trait au calcul du gain assuré durant un second délai-cadre relatif à la période d'indemnisation.
Art. 23 cpv. 1 e 4 LADI; art. 37 OADI: Guadagno assicurato. Qualora l'assicurato, al fine di ovviare alla disoccupazione, accetti un lavoro a tempo parziale procurantegli un guadagno inferiore a quello ottenuto normalmente, occorre, conformemente a DTF 112 V 226 consid. 2c, calcolare il guadagno assicurato sulla base dell'ultimo salario normale percepito per almeno un mese durante il termine quadro applicabile al periodo di contribuzione. La giurisprudenza in DTF 112 V 220 non può viceversa più trovare applicazione a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo art. 23 cpv. 4 LADI, nella misura in cui questa norma si riferisce al calcolo del guadagno assicurato durante un secondo termine quadro per la riscossione della prestazione.