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BGE 127 IV 68

Truffa (art. 146 CP), abuso di carte-chèques o di credito (art. 148 CP); relazione tra questi due reati. È punibile ai sensi dell'art. 148 CP, e non dell'art. 146 CP, chi, pur sapendosi insolvibile o non disposto a versare la somma dovuta, utilizza una carta di credito o di cliente ottenuta con inganno astuto ai danni dell'istituto di emissione; il fatto che l'agente avesse già l'intenzione di abusare della carta al momento in cui l'ha richiesta non è rilevante (consid. 2c). Chi ottiene una carta di credito o di cliente con inganno astuto ai danni dell'istituto di emissione non commette una truffa. (consid. 2d). Rinvio della causa all'autorità cantonale. Quest'ultima deve esaminare, sempre che la procedura cantonale lo permetta, se i presupposti del reato di abuso di carte di credito, e non del reato di truffa, sono adempiuti e se l'istituto di emissione ha preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere per evitare l'abuso delle carte (consid. 3).

25 giugno 2014·Volume 127·IV·Dossier: 6S.393/2000·1 visualizzazioni
DE

10. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Februar 2001 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Escroquerie (art. 146 CP), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148 CP); relation entre ces deux infractions. Tombe sous le coup de l'art. 148 CP, non pas sous l'empire de l'art. 146 CP, celui qui - quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû - utilise une carte de crédit ou une carte de client obtenue à la suite d'une tromperie astucieuse au préjudice de l'organisme d'émission, même s'il avait déjà l'intention d'abuser de cette carte au moment où il l'a demandée (consid. 2c). Celui qui obtient une carte de crédit ou une carte de client à la suite d'une tromperie astucieuse au préjudice de l'organisme d'émission ne commet pas une escroquerie (consid. 2d). Renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Celle-ci est invitée à examiner, pour autant que la procédure cantonale le permette, si l'infraction d'abus de carte de crédit - non pas d'escroquerie - est réalisée et si l'organisme d'émission a pris les mesures que l'on pouvait attendre de lui pour éviter l'abus des cartes (consid. 3).

IT

Truffa (art. 146 CP), abuso di carte-chèques o di credito (art. 148 CP); relazione tra questi due reati. È punibile ai sensi dell'art. 148 CP, e non dell'art. 146 CP, chi, pur sapendosi insolvibile o non disposto a versare la somma dovuta, utilizza una carta di credito o di cliente ottenuta con inganno astuto ai danni dell'istituto di emissione; il fatto che l'agente avesse già l'intenzione di abusare della carta al momento in cui l'ha richiesta non è rilevante (consid. 2c). Chi ottiene una carta di credito o di cliente con inganno astuto ai danni dell'istituto di emissione non commette una truffa. (consid. 2d). Rinvio della causa all'autorità cantonale. Quest'ultima deve esaminare, sempre che la procedura cantonale lo permetta, se i presupposti del reato di abuso di carte di credito, e non del reato di truffa, sono adempiuti e se l'istituto di emissione ha preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere per evitare l'abuso delle carte (consid. 3).

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BGE 127 IV 68 — Swissrulings