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BGE 127 IV 20

Art. 4 cpv. 2 della Convenzione con la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; art. 3 e 305bis CP; riciclaggio di denaro per mezzo del trasporto, attraverso il confine, di averi occultati; competenza locale e diritto applicabile. Secondo la Convenzione, le autorità svizzere sono competenti e il diritto svizzero è applicabile quando l'attraversare un confine fa parte del comportamento punibile. In materia di riciclaggio di denaro per mezzo di trasporti internazionali di valori patrimoniali l'azione penale può essere promossa ugualmente nello Stato di transito (consid. 2). I presupposti del reato di riciclaggio sono adempiuti quando dei valori patrimoniali, proventi di un traffico di stupefacenti, sono occultati in un veicolo e trasportati al di là del confine (consid. 3).

25 giugno 2014·Volume 127·IV·Dossier: 6S.262/2000·1 visualizzazioni
DE

3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. Dezember 2000 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 4 al. 2 de la Convention avec la République fédérale d'Allemagne sur les contrôles à la frontière; art. 3 et 305bis CP; blanchiment d'argent par le transport, à travers la frontière, de fonds dissimulés; compétence locale et droit applicable. Selon la Convention, les autorités suisses sont compétentes et le droit suisse est applicable lorsque le comportement délictueux est lié au franchissement de la frontière. En matière de blanchiment d'argent, par un transport international de fonds, la poursuite pénale peut avoir lieu également dans l'Etat de transit (consid. 2). Il y a blanchiment d'argent lorsque des fonds provenant du trafic de stupéfiants sont dissimulés dans un véhicule et transportés de l'autre côté de la frontière (consid. 3).

IT

Art. 4 cpv. 2 della Convenzione con la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; art. 3 e 305bis CP; riciclaggio di denaro per mezzo del trasporto, attraverso il confine, di averi occultati; competenza locale e diritto applicabile. Secondo la Convenzione, le autorità svizzere sono competenti e il diritto svizzero è applicabile quando l'attraversare un confine fa parte del comportamento punibile. In materia di riciclaggio di denaro per mezzo di trasporti internazionali di valori patrimoniali l'azione penale può essere promossa ugualmente nello Stato di transito (consid. 2). I presupposti del reato di riciclaggio sono adempiuti quando dei valori patrimoniali, proventi di un traffico di stupefacenti, sono occultati in un veicolo e trasportati al di là del confine (consid. 3).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 127 IV 20 — Swissrulings