Trapasso di fondi a scopo di garanzia. Ammissibilità. Causa. Vendita con diritto di ricupera o trapasso a scopo di garanzia? Forma del contratto traslativo della proprietà (art. 657 cp. 1 CC a 216 cp. 1 CO). Contratto stipulato con atto pubblico nel quale però non è indicato il prezzo esatto o il vero motivo della trasmissione della proprietà. Vizio di forma senza conseguenza secondo le norme della buona fede (art. 2 CC). Contratto di compra-vendita; rescissione del contratto da parte del venditore in caso di mora del compratore (art. 214 CO). Nella vendita immobiliare, il venditore che non si è espressamente riservato il diritto di recedere dal contratto non perde questa facoltà all'atto della trasmissione del possesso, ma solo colla iscrizione del compratore nel registro fondiario (art. 214 cp. 3 e art. 221 CO). Il venditore che, non avendo avvisato immediatamente il compratore secondo l'art. 214 cp. 2 CO, ha perso il diritto di recedere dal contratto in virtù dell'art. 214 cp. 1 CO, può ancora agire secondo gli art. 107 sgg. CO. Fissazione di più termini. Dichiarazione secondo cui si recede dal contratto qualora il termine stabilito non sia osservato.
37. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Junl 1960 i. S. Fritschi gegen Kohler und Erben Studer.
Transfert d'immeubles à fin de garantie. Licéité. Cause. Vente avec droit de réméré ou transfert à fin de garantie? Forme du contrat ayant pour objet le transfert d'un immeuble (art. 657 al. 1 CC et 216 al. 1 CO). Contrat passé en la forme authentique mais n'indiquant pas le prix exact ou la cause véritable du transfert de propriété. Vice de forme sans conséquence d'après les règles de la bonne foi (art. 2 CC). Contrat de vente; rescision du contrat par le vendeur en cas de demeure de l'acheteur (art. 214 CO). Dans la vente immobilière, le vendeur qui ne s'est pas réservé expressément le droit de se départir du contrat ne perd pas cette faculté au moment du transfert de possession mais seulement lors de l'inscription de l'acheteur au registre foncier (art. 214 al. 3 et art. 221 CO). Le vendeur qui, n'ayant pas avisé immédiatement l'acheteur selon l'art. 214 al. 2 CO, a perdu le droit de se départir du contrat en vertu de l'art. 214 al. 1 CO peut encore agir par la voie des art. 107 et suiv. CO. Fixation de plusieurs délais. Déclaration selon laquelle on se départ du contrat si le délai fixé n'est pas observé.
Trapasso di fondi a scopo di garanzia. Ammissibilità. Causa. Vendita con diritto di ricupera o trapasso a scopo di garanzia? Forma del contratto traslativo della proprietà (art. 657 cp. 1 CC a 216 cp. 1 CO). Contratto stipulato con atto pubblico nel quale però non è indicato il prezzo esatto o il vero motivo della trasmissione della proprietà. Vizio di forma senza conseguenza secondo le norme della buona fede (art. 2 CC). Contratto di compra-vendita; rescissione del contratto da parte del venditore in caso di mora del compratore (art. 214 CO). Nella vendita immobiliare, il venditore che non si è espressamente riservato il diritto di recedere dal contratto non perde questa facoltà all'atto della trasmissione del possesso, ma solo colla iscrizione del compratore nel registro fondiario (art. 214 cp. 3 e art. 221 CO). Il venditore che, non avendo avvisato immediatamente il compratore secondo l'art. 214 cp. 2 CO, ha perso il diritto di recedere dal contratto in virtù dell'art. 214 cp. 1 CO, può ancora agire secondo gli art. 107 sgg. CO. Fissazione di più termini. Dichiarazione secondo cui si recede dal contratto qualora il termine stabilito non sia osservato.