Art. 114 e 115 CC; divorzio nel caso di un matrimonio contratto fittiziamente da entrambe le parti. Un matrimonio fittizio può essere sciolto per divorzio in virtù dell'art. 114 CC; il coniuge che vuole divorziare può pure invocare l'art. 115 CC (consid. 2). Il coniuge attore non può motivare la rottura del vincolo coniugale ai sensi di questa norma unicamente con circostanze da cui risulta che egli oggi non contrarrebbe più il matrimonio fittizio (consid. 3).
57. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. April 2001 i.S. M.T. gegen Ö.T. (Berufung)
Art. 114 et 115 CC; divorce en cas de mariage fictif (voulu d'un commun accord). Un mariage fictif peut être dissous en vertu de l'art. 114 CC; l'époux qui entend divorcer peut également se prévaloir de l'art. 115 CC (consid. 2). Le demandeur ne peut fonder le caractère insupportable du mariage, au sens de cette dernière disposition, sur des circonstances dont il résulte qu'il ne contracterait plus aujourd'hui le mariage fictif (consid. 3).
Art. 114 e 115 CC; divorzio nel caso di un matrimonio contratto fittiziamente da entrambe le parti. Un matrimonio fittizio può essere sciolto per divorzio in virtù dell'art. 114 CC; il coniuge che vuole divorziare può pure invocare l'art. 115 CC (consid. 2). Il coniuge attore non può motivare la rottura del vincolo coniugale ai sensi di questa norma unicamente con circostanze da cui risulta che egli oggi non contrarrebbe più il matrimonio fittizio (consid. 3).