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BGE 127 III 332

Potere dell'amministratore di ratificare un "negozio con sé stesso" in senso lato (art. 718 cpv. 1 CO). Ogni membro del consiglio d'amministrazione è autorizzato, conformemente al proprio diritto di firma, a ratificare un negozio giuridico che un altro membro ha concluso in qualità di parte contraente (contratto con sé stesso in senso proprio) oppure in qualità di rappresentante comune della società anonima e della controparte (doppia rappresentanza) (consid. 2).

9 luglio 2017·Volume 127·III·Dossier: 4C.433/1998·1 visualizzazioni
DE

55. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Mai 2001 i.S. Erbengemeinschaft J.M. gegen K. AG (Berufung)

FR

Pouvoir d'un administrateur de ratifier un "contrat avec soi-même" lato sensu (art. 718 al. 1 CO). Chaque membre du conseil d'administration peut, dans les limites de son droit de signature, ratifier un acte juridique qu'un autre membre a conclu comme partie prenante (contrat avec soi-même proprement dit) ou en tant que représentant commun de la société anonyme et de la partie adverse (double représentation) (consid. 2).

IT

Potere dell'amministratore di ratificare un "negozio con sé stesso" in senso lato (art. 718 cpv. 1 CO). Ogni membro del consiglio d'amministrazione è autorizzato, conformemente al proprio diritto di firma, a ratificare un negozio giuridico che un altro membro ha concluso in qualità di parte contraente (contratto con sé stesso in senso proprio) oppure in qualità di rappresentante comune della società anonima e della controparte (doppia rappresentanza) (consid. 2).

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BGE 127 III 332 — Swissrulings