Contratto d'assicurazione; determinazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LCA. L'invalidità ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LCA include qualsiasi alterazione dell'integrità fisica, che esplica effetti sulla capacità lavorativa. Intesa è l'incapacità di guadagno nel senso teorico e astratto e non il pregiudizio economico concretamente subito dalla persona assicurata in seguito all'incidente. Altrettanto vale per i casi in cui l'invalidità non viene determinata in base alla cosiddetta tabella degli arti, ma in virtù di una clausola generale delle condizioni generali d'assicurazione, purché la clausola si riferisca al grado d'invalidità. Le parti possono naturalmente concordare che dev'essere tenuto conto del danno economico effettivamente intervenuto; nella fattispecie è stata negata la stipula di un siffatto accordo (consid. 1 e 2; conferma della giurisprudenza).
16. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Januar 2001 i.S. H. gegen Versicherung X. (Berufung)
Contrat d'assurance; détermination de l'invalidité selon l'art. 88 al. 1 LCA. L'invalidité selon l'art. 88 al. 1 LCA englobe toute atteinte durable à l'intégrité corporelle ayant des effets sur la capacité de travail. Par là on entend l'incapacité de travail au sens théorique ou abstrait, et non pas le dommage économique concret subi par la personne assurée du fait de l'accident. Il en va de même pour les cas où l'invalidité doit être déterminée non pas selon un barème, mais d'après la clause générale des conditions générales d'assurance, dans la mesure où il y est question de l'étendue de l'invalidité. Les parties peuvent certes convenir que c'est le dommage économique effectivement survenu qui sera pris en considération; existence d'une telle convention niée en l'espèce (consid. 1 et 2; confirmation de la jurisprudence).
Contratto d'assicurazione; determinazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LCA. L'invalidità ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LCA include qualsiasi alterazione dell'integrità fisica, che esplica effetti sulla capacità lavorativa. Intesa è l'incapacità di guadagno nel senso teorico e astratto e non il pregiudizio economico concretamente subito dalla persona assicurata in seguito all'incidente. Altrettanto vale per i casi in cui l'invalidità non viene determinata in base alla cosiddetta tabella degli arti, ma in virtù di una clausola generale delle condizioni generali d'assicurazione, purché la clausola si riferisca al grado d'invalidità. Le parti possono naturalmente concordare che dev'essere tenuto conto del danno economico effettivamente intervenuto; nella fattispecie è stata negata la stipula di un siffatto accordo (consid. 1 e 2; conferma della giurisprudenza).