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BGE 127 III 33

Protezione dei marchi; concorrenza sleale e diritto del nome. Possibilità di proteggere un segno di dominio pubblico impostosi solo in una regione? Il segno "Brico" è assimilabile a un segno di dominio pubblico (consid. 1). Art. 2 lett. a LPM. Un segno di dominio pubblico può, eccezionalmente, beneficiare della protezione quale marchio qualora esso si sia imposto in ogni regione linguistica per i prodotti o i servizi ai quali si riferisce (consid. 2). Applicazione cumulativa della LPM e della LCSl (consid. 3a). Nel caso in esame non si giustifica una tutela del segno nemmeno dal profilo della legislazione contro la concorrenza sleale (consid. 3b e c), né da quello del diritto alla protezione del nome (art. 29 cpv. 2 CC; consid. 4).

25 giugno 2014·Volume 127·III·Dossier: 4C.306/1999·1 visualizzazioni
DE

6. Estratto della sentenza del 11 luglio 2000 della I Corte civile nella causa Jumbo Sud SA contro Brico SA (ricorso per riforma)

FR

Protection des marques; concurrence déloyale et droit au nom. Est-il possible de protéger un signe appartenant au domaine public qui n'a qu'une portée régionale? La dénomination "Brico" est assimilable à un signe appartenant au domaine public (consid. 1). Art. 2 let. a LPM. Un signe appartenant au domaine public peut, exceptionnellement, être protégé en tant que marque, s'il s'est imposé dans toutes les régions linguistiques comme une marque pour les produits ou les services concernés (consid. 2). Application cumulative de la LPM et de la LCD (consid. 3a). Dans le cas d'espèce, ni la loi contre la concurrence déloyale (consid. 3b et c) ni les dispositions relatives au nom (art. 29 al. 2 CC; consid. 4) ne justifient la protection de la désignation en cause.

IT

Protezione dei marchi; concorrenza sleale e diritto del nome. Possibilità di proteggere un segno di dominio pubblico impostosi solo in una regione? Il segno "Brico" è assimilabile a un segno di dominio pubblico (consid. 1). Art. 2 lett. a LPM. Un segno di dominio pubblico può, eccezionalmente, beneficiare della protezione quale marchio qualora esso si sia imposto in ogni regione linguistica per i prodotti o i servizi ai quali si riferisce (consid. 2). Applicazione cumulativa della LPM e della LCSl (consid. 3a). Nel caso in esame non si giustifica una tutela del segno nemmeno dal profilo della legislazione contro la concorrenza sleale (consid. 3b e c), né da quello del diritto alla protezione del nome (art. 29 cpv. 2 CC; consid. 4).

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BGE 127 III 33 — Swissrulings