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BGE 127 I 185

Indennità per il danno soggettivo prevista dal diritto cantonale in aggiunta all'indennità di espropriazione; garanzia della proprietà, parità di trattamento. I tribunali cantonali sono tenuti, se una parte lo richiede, a esaminare in via pregiudiziale la conformità del diritto cantonale applicabile alla costituzione federale (consid. 2). L'art. 6 cpv. 2 della costituzione vallesana dell'8 marzo 1907 non garantisce all'espropriato un'indennità più estesa di quella prevista dall'art. 26 Cost., rispettivamente dall'art. 22ter vCost. (consid. 3). Il principio della piena indennità sancito dalla costituzione federale non impedisce ai cantoni di risarcire gli espropriati, nell'ambito di un'espropriazione formale di diritto cantonale, in misura superiore al danno totale (consid. 4). Nel contesto del diritto federale attuale, l'art. 15 della legge vallesana del 1o dicembre 1887 concernente l'indennità per il danno soggettivo, non può più essere applicato in modo conforme alla parità di trattamento (consid. 5).

25 giugno 2014·Volume 127·I·Dossier: 1P.771/2000·1 visualizzazioni
DE

20. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. Mai 2001 i.S. R. gegen Munizipalgemeinde Staldenried und Kantonsgericht des Kantons Wallis (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Indemnité pour dommage subjectif prévue par le droit cantonal en sus de l'indemnité d'expropriation; garantie de la propriété, égalité de traitement. Les tribunaux cantonaux sont tenus d'examiner à titre préjudiciel, si une partie le demande, la conformité du droit cantonal applicable au regard de la constitution fédérale (consid. 2). L'art. 6 al. 2 de la constitution valaisanne du 8 mars 1907 ne garantit pas, en faveur de l'exproprié, une indemnisation plus étendue que celle des art. 26 Cst. ou 22ter aCst. (consid. 3). Le principe de la pleine indemnité, consacré par la constitution fédérale, n'interdit pas aux cantons d'accorder aux expropriés une compensation supérieure au dommage total, dans le cadre des expropriations formelles de droit cantonal (consid. 4). Dans le contexte du droit fédéral actuel, l'art. 15 de la loi valaisanne du 1er décembre 1887, concernant l'indemnité pour dommage subjectif, ne peut plus être appliqué conformément à la garantie de l'égalité de traitement (consid. 5).

IT

Indennità per il danno soggettivo prevista dal diritto cantonale in aggiunta all'indennità di espropriazione; garanzia della proprietà, parità di trattamento. I tribunali cantonali sono tenuti, se una parte lo richiede, a esaminare in via pregiudiziale la conformità del diritto cantonale applicabile alla costituzione federale (consid. 2). L'art. 6 cpv. 2 della costituzione vallesana dell'8 marzo 1907 non garantisce all'espropriato un'indennità più estesa di quella prevista dall'art. 26 Cost., rispettivamente dall'art. 22ter vCost. (consid. 3). Il principio della piena indennità sancito dalla costituzione federale non impedisce ai cantoni di risarcire gli espropriati, nell'ambito di un'espropriazione formale di diritto cantonale, in misura superiore al danno totale (consid. 4). Nel contesto del diritto federale attuale, l'art. 15 della legge vallesana del 1o dicembre 1887 concernente l'indennità per il danno soggettivo, non può più essere applicato in modo conforme alla parità di trattamento (consid. 5).

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