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BGE 126 V 393

Art. 13 cpv. 3 LADI; art. 12 cpv. 1 e 2 OADI: Periodo di contribuzione di un assicurato pensionato anticipatamente. Laddove un lavoratore disdica il rapporto di lavoro a un'età a partire dalla quale il regolamento dell'istituto di previdenza gli consente di chiedere il pensionamento anticipato, non si applica l'eccezione prevista dall'art. 12 cpv. 2 OADI, bensì la disciplina stabilita dall'art. 12 cpv. 1 OADI, secondo cui può essere tenuto conto soltanto dell'attività soggetta a contribuzione esercitata dopo il pensionamento anticipato. Lo stesso vale quando si tratti di persona licenziata dal datore di lavoro per un motivo diverso da quelli menzionati nell'art. 12 cpv. 2 lett. a OADI.

29 maggio 2016·Volume 126·V·Dossier: C 137/00·1 visualizzazioni
DE

65. Urteil vom 25. September 2000 i.S. M. gegen Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau und Versicherungsgericht des Kantons Aargau

FR

Art. 13 al. 3 LACI; art. 12 al. 1 et 2 OACI: Période de cotisation d'un assuré mis à la retraite anticipée. Lorsqu'un travailleur résilie les rapports de travail à l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, ce n'est pas l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI qui est applicable, mais la réglementation de l'art. 12 al. 1 OACI, selon lequel seule peut être prise en compte l'activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite anticipée. Il en va de même en ce qui concerne une personne licenciée par son employeur pour un autre motif que ceux qui sont prévus à l'art. 12 al. 2 let. a OACI.

IT

Art. 13 cpv. 3 LADI; art. 12 cpv. 1 e 2 OADI: Periodo di contribuzione di un assicurato pensionato anticipatamente. Laddove un lavoratore disdica il rapporto di lavoro a un'età a partire dalla quale il regolamento dell'istituto di previdenza gli consente di chiedere il pensionamento anticipato, non si applica l'eccezione prevista dall'art. 12 cpv. 2 OADI, bensì la disciplina stabilita dall'art. 12 cpv. 1 OADI, secondo cui può essere tenuto conto soltanto dell'attività soggetta a contribuzione esercitata dopo il pensionamento anticipato. Lo stesso vale quando si tratti di persona licenziata dal datore di lavoro per un motivo diverso da quelli menzionati nell'art. 12 cpv. 2 lett. a OADI.

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BGE 126 V 393 — Swissrulings